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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27894/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo della somma contante di €88.860,00 (sequestro operato nelle indagini a carico del convivente Sergio Michele, indagato per riciclaggio). Il ricorso in Cassazione è limitato a €65.020,00 e deduce violazione degli artt. 321 comma 1 e 2 c.p.p., 240 e 240-bis c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p., lamentando in particolare l'omessa ed insufficiente motivazione del Tribunale della libertà rispetto alle circostanze e alle deduzioni difensive (documentazione e memoria che giustificavano l'origine delle somme, quali donazioni dal padre Agostino, indennizzi assicurativi ed altre voci analiticamente indicate).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come proposto per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità. Ha ritenuto che il ricorso prospetti in realtà doglianze di merito e di motivazione rispetto alle risultanze istruttorie del riesame (valutazioni alternative degli elementi di prova), che non sono ammissibili in questa sede salvo che si tratti di vizi di motivazione talmente radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il provvedimento impugnato era invece ritenuto dotato di motivazione sufficiente in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente in relazione al procedimento di sequestro/riesame; la Corte non ha affrontato nel merito la presunta violazione perché la doglianza attiene a valutazioni probatorie e di motivazione non deducibili in Cassazione

  • art. 240 c.p.

    Articolo di diritto penale richiamato dal ricorrente nell'atto di impugnazione; la Corte non ha ritenuto la questione risolvibile come questione di diritto in sede di legittimità, trattandosi di contestazioni collegate alla valutazione degli elementi di fatto

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 240 c.p.; la Corte non ha accolto la possibilità di riesaminare le deduzioni fattuali in questa sede

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme penali e processuali). La Corte ricorda che il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile

  • art. 606, comma terzo c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi non sono deducibili: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di questa norma

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce la condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento della somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (cfr. Sez. U., 29 maggio 2008 n. 25933 e n. 25932)

    Sez.U., 29 maggio 2008 n. 25933; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01

    Principio richiamato secondo cui la nozione di "violazione di legge" comprende anche gli "error in iudicando" e "in procedendo" e i vizi motivazionali così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza

Massime di principio

  • Il ricorso per Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammissibile principalmente per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie o alternative letture dei fatti
  • Le contestazioni che consistono nell'affermare che il giudice non ha tenuto conto di documenti o deduzioni difensive (es. giustificazione dell'origine di somme in contanti) vanno sollevate e documentate compiutamente nei precedenti gradi processuali; in Cassazione queste doglianze sono ammissibili solo se configurano un vizio di legge o di motivazione radicale
  • Per ottenere accoglimento in sede di legittimità, è utile inquadrare i profili di impugnazione come errori di diritto o come mancanza della motivazione nei termini giuridicamente rilevanti (assenza totale di motivazione o motivazione manifestamente contraddittoria), non come semplice dissenso sulla valutazione delle prove
  • Chi propone ricorso inammissibile o manifestamente infondato rischia la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende (art. 616 c.p.p.); è quindi consigliabile una rigorosa verifica preventiva dell'ammissibilità e della qualificazione giuridica dei motivi
  • Quando si contesta l'origine di somme sequestrate, bisogna fare riferimento a elementi probatori già inseriti nel fascicolo del riesame e evidenziare in che modo la mancata considerazione integri un vizio di motivazione radicale, non solo un contrasto valutativo

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