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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13347 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva revocato le agevolazioni «prima casa» relative all’immobile acquistato il 26 novembre 2002 a Monza, poiché X.G. non aveva trasferito lì la residenza entro 18 mesi. Il contribuente sosteneva, da un lato, che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento: contestava l’applicabilità della proroga biennale prevista dalla L. n. 289/2002 e indicava una diversa decorrenza del termine triennale. Dall’altro, invocava la forza maggiore, deducendo che la vendita era subordinata al mancato esercizio della prelazione ministeriale — condizione avveratasi il 14 febbraio 2003 — e che l’immobile, bisognoso di importanti lavori di restauro e ristrutturazione, era divenuto utilizzabile soltanto dopo lavori conclusi il 6 ottobre 2005; la residenza era stata trasferita nel 2005. In cassazione denunciava inoltre, in modo unitario, errori di diritto e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la contestazione sulla proroga: quella biennale dell’art. 11, comma 1, L. n. 289/2002 si applica anche ai termini per rettificare e liquidare le maggiori imposte conseguenti alla decadenza dalle agevolazioni. Ha dichiarato inammissibile la diversa censura sulla decorrenza del termine, perché la CTR non l’aveva esaminata e la sua decisione avrebbe richiesto accertamenti di fatto, non consentiti in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulla forza maggiore, poiché il contribuente non aveva precisato se denunciasse una violazione di legge o un vizio di motivazione; la Corte non era tenuta a scegliere il motivo al posto del ricorrente. È dunque rimasta ferma la revoca dell’agevolazione pronunciata dall’Ufficio e confermata dalla CTP di Milano e dalla CTR della Lombardia. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all’Ufficio le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, Parte I, Nota II-bis, Tariffa

    La proroga di due anni, di cui L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, è applicabile, pur in assenza di un espresso richiamo, nel successivo comma 1 bis, anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza delle agevolazioni (nella specie, per l'acquisto della prima casa), in ragione della piena assimilazione, da parte del legislatore, tra le violazioni delle disposizioni agevolative e di quelle relative all'enunciazione del valore degli immobili, sicchè non si giustificherebbe un diverso trattamento.

    La disposizione disciplina l’agevolazione prima casa oggetto di revoca. La Corte conferma che, quando il beneficio decade, la liquidazione delle maggiori imposte rientra nell’ambito dei termini prorogati dalla disciplina di condono richiamata.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. b)

    La proroga di due anni, di cui L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, è applicabile, pur in assenza di un espresso richiamo, nel successivo comma 1 bis, anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza delle agevolazioni (nella specie, per l'acquisto della prima casa), in ragione della piena assimilazione, da parte del legislatore, tra le violazioni delle disposizioni agevolative e di quelle relative all'enunciazione del valore degli immobili, sicchè non si giustificherebbe un diverso trattamento.

    Il termine triennale previsto per rettifica e liquidazione è soggetto alla proroga biennale quando riguarda maggiori imposte dovute per la decadenza da un’agevolazione prima casa.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis

    La proroga di due anni, di cui L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, è applicabile, pur in assenza di un espresso richiamo, nel successivo comma 1 bis, anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza delle agevolazioni (nella specie, per l'acquisto della prima casa), in ragione della piena assimilazione, da parte del legislatore, tra le violazioni delle disposizioni agevolative e di quelle relative all'enunciazione del valore degli immobili, sicchè non si giustificherebbe un diverso trattamento.

    La proroga di due anni opera anche per gli atti di rettifica o liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla perdita di agevolazioni fiscali, benché il comma 1-bis non la richiami espressamente.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4

    Il motivo è sotto quest'ultimo aspetto preliminarmente inammissibile perchè in violazione dell'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4, non si precisa quale sia la censura addebitata alla CTR, In particolare non si specifica se le sopra sintetizzate critiche costituiscano una violazione di legge denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, come potrebbe sembrare all'inizio dell'illustrazione oppure un vizio motivazionale denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come potrebbe sembrare dalla richiesta di rinviare al giudice a quo per un più corretto "apprezzamento"; nella sostanza si rimanda alla Corte la scelta del vizio più idoneo, in tal modo impedendole di esercitare qualsivoglia tipo di attività nomofilattica in assenza di un motivo sufficientemente preciso da vagliare.

    Il ricorso per cassazione deve individuare in modo chiaro e preciso la censura proposta. È inammissibile un motivo che lasci alla Corte la scelta tra violazione di legge e vizio di motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    In particolare non si specifica se le sopra sintetizzate critiche costituiscano una violazione di legge denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, come potrebbe sembrare all'inizio dell'illustrazione oppure un vizio motivazionale denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come potrebbe sembrare dalla richiesta di rinviare al giudice a quo per un più corretto "apprezzamento"; nella sostanza si rimanda alla Corte la scelta del vizio più idoneo.

    Le censure di violazione di legge e quelle motivazionali sono distinte: il ricorrente deve indicare quale vizio deduce e non può affidare alla Corte la selezione del motivo.

Massime di principio

  • La proroga biennale prevista dalla L. n. 289/2002 può estendersi ai termini per liquidare le maggiori imposte dovute a seguito della decadenza da agevolazioni, inclusa quella prima casa.
  • Una questione non esaminata dal giudice di merito non può essere introdotta in cassazione se per deciderla sono necessari nuovi accertamenti di fatto.
  • Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere formulata con precisione e ricondotta al vizio processuale appropriato; la Corte non può scegliere tra una denuncia di violazione di legge e una di vizio motivazionale.
  • La decisione non stabilisce nel merito se prelazione, indisponibilità dell’immobile o lavori possano costituire forza maggiore: la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per formulazione non sufficientemente precisa.

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