Cassazione Civile, Ordinanza n. 27776/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’intervenuta conciliazione tra le parti, depositata in giudizio, e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta con il ricorso principale né il ricorso incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013, fondato sull’assunto che la società avesse utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale. Prima della decisione nel merito, però, le parti hanno depositato un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La conciliazione depositata in cassazione è stata ritenuta idonea a determinare l’estinzione del giudizio.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato solo per dare atto che il ricorso era stato illustrato con memoria; non incide sul decisum.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio tributario di legittimità, le parti depositano un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 546/1992, la Corte prende atto della definizione transattiva della lite e dichiara l’estinzione del giudizio.
- L’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione impedisce l’esame dei motivi del ricorso principale e dell’eventuale ricorso incidentale.
- In caso di estinzione del giudizio per accordo conciliativo, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27712/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_civile · 17 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27746/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_civile · 17 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27757/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_civile · 17 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27758/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_civile · 17 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27759/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_civile · 17 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27760/2025 del 17/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →