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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30209/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Liguria che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva confermato in parte un avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2011, con recupero a tassazione di costi per manutenzione di automezzi e di differenze tra gli importi delle fatture emesse dal contribuente e quelli registrati nella contabilità di una società in nome collettivo cliente. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si sarebbe pronunciata sulla veridicità delle fatture e sulla corretta imputazione degli assegni ricevuti dalla cliente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992, censurando la CTR per avere ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni sostitutive rese da terzi riparatori in tema di inerenza dei costi di riparazione degli automezzi, come se ciò integrasse un aggiramento del divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse invece affrontato, sia pure sinteticamente, la questione della correlazione tra pagamenti ricevuti dalla cliente e fatture emesse, sicché non vi era omessa pronuncia; ha inoltre osservato che, nella sostanza, la censura mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale possono essere introdotte e valutate come elementi indiziari, per cui la CTR non poteva escluderne in radice la considerazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte distingue tale vizio dall'omesso esame di fatti o dalla censura di merito

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le questioni ritualmente dedotte; la sua violazione si configura solo in caso di totale omissione della decisione sul punto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è il mezzo corretto per censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione del materiale probatorio o dei documenti

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    non osta alla valutazione, nel processo tributario, delle dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi, utilizzabili come elementi indiziari

  • art. 6 CEDU

    richiamato a fondamento della possibilità di introdurre dichiarazioni di terzi nel processo tributario, in funzione di parità delle armi e diritto di difesa

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice di merito abbia completamente omesso di decidere sulla questione devoluta; se la questione è stata esaminata, sia pure sinteticamente, non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Non è ammissibile, sotto la veste formale di omessa pronuncia o di vizio motivazionale, una censura che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, preclusa al giudice di legittimità.
  • Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale possono essere introdotte e valutate come elementi indiziari, senza che ciò integri prova testimoniale vietata in senso stretto.
  • Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce al giudice di apprezzare dichiarazioni scritte di terzi, purché le consideri nel loro corretto valore probatorio di indizi, da corroborare con altri elementi.
  • La violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 non sussiste se il giudice tributario esclude in radice un mezzo di prova che invece è ammissibile come fonte indiziaria e deve essere oggetto di valutazione complessiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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