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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27823/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che, riformando il provvedimento del GIP di Frosinone, aveva sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla P.G. in relazione al reato di associazione per delinquere. La difesa deduceva: 1) nullità dei decreti autorizzativi RIT n.114/2021 e n.36/2022 per motivazione apparente ai sensi degli artt.125, c.3 e 267, c.1 c.p.p., conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni, in particolare di quelle effettuate con captatore informatico; 2) nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza dell'art.273, c.1 c.p.p. e difetto assoluto di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla presunta nullità dei decreti autorizzativi: letti nella loro interezza, i decreti contenevano adeguata motivazione circa la necessità dell'uso del captatore per acquisire elementi probatori (numerosi e quotidiani contatti dell'utilizzatore con altri soggetti). La Corte ha precisato che il vizio censurabile in cassazione, quando la doglianza non è stata proposta in sede di riesame, è solo la effettiva mancanza di motivazione o la motivazione meramente apparente e non la sua insufficienza o incompletezza. Ha inoltre ritenuto infondata l'obiezione circa l'assenza di indicazione di luoghi e tempi per l'attivazione del captatore, perché l'autorizzazione era stata concessa anche per delitti contro la pubblica amministrazione rientranti nel limite edittale di cui all'art.266, c.1, lett. b) c.p.p. e dunque non era richiesta l'indicazione puntuale di luoghi/tempi. La Corte ha osservato che la validità delle intercettazioni si valuta rispetto al titolo di reato e alla situazione esistente al momento della autorizzazione; eventuali diverse qualificazioni successive non rendono inutilizzabili le intercettazioni. Quanto alla gravità indiziaria, le censure erano in gran parte riconducibili a valutazioni di merito e fondate sulla presunta inutilizzabilità di elementi intercettivi che invece sono stati ritenuti utilizzabili; la Corte ha confermato che l'ordinanza di merito ha esaminato diffusamente gli elementi probatori. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiesto il contenuto minimo del decreto autorizzativo; la Corte ha ritenuto che la motivazione, letta nella sua interezza, fosse sufficiente e che la censura assumeva invece una carenza di dettaglio non rilevante ai fini della nullità assoluta.

  • art. 267, comma 1 c.p.p.

    Il decreto deve motivare la necessità delle intercettazioni; la motivazione non dev'essere testualmente completa solo se risulta dall'insieme degli atti. La mancanza di motivazione appare rilevante in cassazione solo quando sia effettiva o meramente apparente.

  • art. 273, comma 1 c.p.p.

    Prescrive i requisiti dell'ordinanza cautelare in ordine alla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse una motivazione puntuale e diffusa sui gravi indizi.

  • art. 266, comma 1, lett. b) c.p.p.

    art. 266, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Limite edittale che consente intercettazioni per taluni reati contro la P.A.; la Corte ha precisato che quando l'autorizzazione è stata rilasciata per reati ricadenti in tale limite non è necessaria l'indicazione puntuale di luoghi e tempi nel decreto.

  • art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.

    art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.

    Riferimento normativo per i limiti all'uso di captatore; la Corte ha usato tale parametro per affermare quando è richiesta o meno l'indicazione di luoghi/tempi.

  • artt. 318, 319, 321 c.p.

    Delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è stata autorizzata l'intercettazione; la presenza di tali fattispecie giustifica modalità investigative specifiche e incide sulla necessità di indicazione di luoghi/tempi.

  • art. 614 c.p.

    Norma che tutela la riservatezza della corrispondenza e delle comunicazioni; la Corte ha rilevato che il decreto aveva escluso l'attività di intercettazione nelle private dimore, rispettando il perimetro della disciplina.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e alle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • La legittimità di un decreto autorizzativo di intercettazioni si valuta sull'insieme degli atti e sulla motivazione complessiva: la cassazione può sindacare solo la mancanza effettiva o la motivazione meramente apparente, non semplici carenze di dettaglio.
  • Quando l'autorizzazione alle intercettazioni è stata concessa per reati che rientrano nei limiti edittali previsti (es. reati contro la P.A.), non è sempre necessaria l'indicazione puntuale di luoghi e tempi nel decreto; va valutato il titolo di reato al momento dell'autorizzazione.
  • La validità delle intercettazioni si apprezza rispetto alla qualifica del reato e alla situazione fattuale al momento dell'autorizzazione: successiva diversa qualificazione giuridica non comporta automaticamente inutilizzabilità delle intercettazioni.
  • Le censure che implichino una diversa valutazione del contenuto probatorio (travisamento della prova, valutazioni sulla gravità indiziaria) sono questioni di merito e, se non sollevate tempestivamente in sede di riesame, non sono agevolmente sindacabili in cassazione.
  • L'uso del captatore informatico richiede una motivazione adeguata che giustifichi la necessità di quella specifica modalità investigativa; tale necessità può emergere dall'analisi dei contatti e delle modalità operative dell'indagato.
  • Se il decreto esclude espressamente l'attività di intercettazione in luoghi tutelati (es. abitazione privata), va documentato che le operazioni non abbiano violato tale prescrizione; in mancanza di prove di violazione, la censura è debole.

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