Cassazione Civile, Ordinanza n. 05680/2026 del 12/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, riformando la decisione di primo grado, aveva confermato un avviso di accertamento per IVA/IRES/IRAP 2015. La lite riguardava, da un lato, il disconoscimento della deduzione di un costo di consulenza per euro 165.000 e della correlata detrazione IVA per euro 36.300, ritenuti non inerenti perché riferiti a un progetto di sviluppo immobiliare non adeguatamente provato nella sua concreta utilità per la contribuente; dall’altro, la rideterminazione del pro-rata IVA con inclusione nel volume d’affari di operazioni di finanziamento ritenute dalla CTR non occasionali ma accessorie all’attività d’impresa. La società censurava inoltre l’applicazione delle sanzioni, deducendo sia l’assenza di colpevolezza per obiettiva incertezza normativa sia, soprattutto, l’erroneo calcolo per mancata applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997 dopo lo scomputo delle perdite pregresse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: il primo perché mirava a una rivalutazione del fatto e della prova sull’inerenza del costo; il secondo perché la CTR aveva correttamente applicato i criteri sul pro-rata IVA, valorizzando non solo il peso economico ma anche la frequenza e la struttura delle operazioni finanziarie, sicché la censura investiva un accertamento di merito; il terzo perché la pretesa incertezza era soggettiva e non obiettiva. È stato invece accolto il quarto motivo, perché la sentenza impugnata non dava conto dell’applicazione del cumulo giuridico nella rideterminazione delle sanzioni e richiedeva un nuovo accertamento sul punto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, limitatamente al profilo sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Norme richiamate
spese e altri componenti negativi deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi
L’inerenza del costo va valutata in rapporto all’attività d’impresa; la contestazione in cassazione non può risolversi in una diversa lettura del fatto compiuta dal giudice di merito.
Il diritto alla detrazione IVA sui costi promiscui e l’inerenza del costo non possono essere esclusi sulla sola base della congruità economica, salvo prova di una macroscopica antieconomicità sintomatica di assenza di correlazione con l’attività d’impresa.
art. 19, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Per i soggetti che svolgono sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, la detrazione IVA è ammessa in misura proporzionale, secondo il pro-rata.
art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972
Nel calcolo del pro-rata non si considerano le operazioni esenti che siano accessorie o estranee all’attività propria del soggetto passivo; la loro esclusione richiede una verifica concreta del rapporto con l’attività imponibile e dell’impiego di beni e servizi.
sesta direttiva n. 388/77/CE, art. 17 e art. 19
La nozione di operazioni accessorie va letta in modo conforme al diritto UE: occorre considerare il rapporto con l’attività principale e l’eventuale impiego significativo di beni e servizi; il solo valore economico non basta.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Le sanzioni non sono applicabili se manca la colpevolezza in presenza di incertezza normativa obiettiva, non già soggettiva.
In caso di concorso di più violazioni rilevanti ai fini di più tributi, le sanzioni devono essere determinate secondo il cumulo giuridico; occorre verificare che tale criterio sia stato effettivamente applicato nella riliquidazione.
Richiamato dalla sentenza impugnata per il calcolo delle sanzioni, ma non in modo sufficiente a escludere la necessità di un accertamento specifico sul cumulo giuridico contestato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione per violazione di legge non consente di rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Le perdite pregresse possono essere scomputate dal dovuto; nel caso concreto ciò ha determinato la riliquidazione degli importi accertati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste formale dell’errore normativo, si richiede in realtà una diversa valutazione delle risultanze di fatto e delle prove effettuata dal giudice di merito.
- Ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA, l’inerenza deve essere valutata in termini qualitativi e in concreto, con riferimento alla funzionalità del costo rispetto all’attività d’impresa; non è sufficiente opporre in astratto la riconducibilità dell’operazione all’oggetto sociale.
- La macroscopica antieconomicità può costituire indizio dell’assenza di inerenza, ma il giudizio non può fondarsi solo sulla congruità economica del costo: occorre una verifica complessiva del collegamento tra il bene o servizio acquisito e l’attività imprenditoriale.
- Nel calcolo del pro-rata IVA, un’operazione esente o finanziaria può essere esclusa dal denominatore solo se sia davvero accessoria all’attività propria dell’impresa, considerato il rapporto complessivo tra le attività svolte, la frequenza delle operazioni, l’organizzazione contabile e l’eventuale impiego significativo di beni e servizi.
- L’occasionalità o accessorietà di un’operazione non dipende soltanto dal suo valore economico o dalla sua unitarietà formale, ma dalla sua funzione concreta rispetto all’attività principale dell’impresa.
- L’assenza di colpevolezza rilevante ai fini sanzionatori richiede un’obiettiva incertezza normativa; la mera convinzione soggettiva del contribuente non basta a escludere la sanzione.
- Quando la riliquidazione di imposte e sanzioni coinvolge più violazioni e più tributi, il giudice deve verificare specificamente il rispetto del criterio del cumulo giuridico, non potendo limitarsi a un richiamo generico alla norma sanzionatoria.
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