Cassazione Penale, Sentenza n. 14842/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente per il reato di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia di società GM srls) aggravato dalla finalità di agevolare una cosca di 'ndrangheta. Il ricorrente deduceva carenza di gravità indiziaria e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo: mancata prova che egli fosse consapevole del ruolo occulto di soggetti legati alla cosca (es. Carzo Antonio) e che avesse il dolo specifico di eludere le misure di prevenzione; mancata valutazione della circostanza che il ricorrente, diciannovenne, fosse un mero prestanome manovrato dal padre; e insufficienza delle esigenze cautelari a giustificare la massima misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 512-bis cod. pen. richiede il dolo specifico dell'intestatario fittizio di eludere le disposizioni sulle misure di prevenzione, non essendo sufficiente la sola fittizia attribuzione di beni. Ha osservato che l'ordinanza impugnata documenta l'intestazione fittizia ma non prova la consapevolezza del ricorrente circa l'esistenza del sodalizio 'ndranghetistico e la finalità di agevolarlo; non ha inoltre adeguatamente valutato l'ipotesi difensiva che il ricorrente fosse una pedina manovrata dal padre. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, per un nuovo esame.
Norme richiamate
La norma punisce l'intestazione fittizia finalizzata ad eludere le misure di prevenzione patrimoniale, ma la punibilità richiede il dolo specifico dell'intestatario fittizio di aggirare tali misure; non è sufficiente la mera fittizia attribuzione di beni
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti successivi all'annullamento con rinvio (formalità di comunicazione alla cancelleria)
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 45080/2021; Sez. 6, n. 34667/2016; Sez. 5, n. 18852/2013)
Costante orientamento della Corte secondo cui per il reato di intestazione fittizia è imprescindibile la prova del dolo specifico dell'intestatario fittizio di eludere le disposizioni di prevenzione patrimoniale
Massime di principio
- Per reati di intestazione fittizia ai sensi dell'art. 512-bis è necessaria la prova del dolo specifico dell'intestatario fittizio: la sola attribuzione fittizia di beni non basta a dimostrare la conoscenza e la volontà di eludere misure di prevenzione
- In presenza di accuse collegate a organizzazioni di tipo mafioso, la sussistenza dell'aggravante soggettiva (finalità di agevolare la cosca) richiede elementi probatori concreti che colleghino consapevolmente l'imputato alla finalità mafiosa
- Le particolari condizioni personali dell'indagato (es. età giovane, possibile ruolo di "prestanome" manipolato da terzi) devono essere adeguatamente valutate nella valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo e delle esigenze cautelari
- In sede di riesame cautelare il giudice deve motivare con dovizia sia sul profilo della gravità indiziaria relativo al dolo specifico sia sulla necessità e proporzionalità della misura cautelare adottata
- Se la prova del dolo specifico è incerta o carente, la misura cautelare non trova giustificazione piena e può essere revocata o rideterminata dal giudice; l'onere probatorio della finalità di agevolare una cosca grava sull'accusa
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