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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34982/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) che aveva inflitto 8 mesi di reclusione per illecita detenzione di stupefacenti qualificata ai sensi dell'art.73 comma 5 DPR 309/90 e per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti e contestava la misura della pena per difetto di specificità.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e perché non rientrante nei motivi ammessi per le sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 448 comma II-bis cod. proc. pen., novella Orlando). La Corte rileva che il ricorso non ha investito i motivi ammessi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena) e che la motivazione del giudice di merito è adeguata, anche alla luce della rinuncia alla contestazione delle prove implicita nel patteggiamento. Anche la determinazione della pena, fissata entro il minimo edittale, è ritenuta congrua. Perciò il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Regolano la procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la decisione è soggetta a un accertamento più sintetico del merito in relazione alla rinuncia alle prove.

  • art. 73 comma 5 DPR 309/90

    Norma che qualifica l'illecito di detenzione di sostanze stupefacenti in talune ipotesi (circostanze di particolare tenore previste dal comma 5) impiegata per la qualificazione del reato contestato.

  • art. 448 comma II-bis cod. proc. pen. (novella Orlando)

    Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai soli vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, alla mancata correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rendendo inammissibili censure generiche sulla motivazione o sulla valutazione delle circostanze.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze in caso di ricorso inammissibile ed è richiamato per disporre l'obbligo di rifusione delle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria se non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Citata in relazione al principio secondo cui, ove non si ravvisi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. un. n. 5777/1992; Sez. un. n. 10372/1995; Sez. un. n. 20/1999)

    Richiamata per confermare i parametri interpretativi sulla natura e ampiezza della motivazione richiesta nelle decisioni di applicazione della pena su richiesta e la possibilità di motivazione sintetica nei limiti consentiti dalla giurisprudenza consolidata.

Massime di principio

  • I ricorsi in cassazione avverso sentenze di patteggiamento sono ammessi solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448 comma II-bis; censure generiche sulla motivazione o sulla discrezionalità del giudice sotto questo profilo sono inammissibili.
  • La rinuncia contestuale alla prova da parte dell'imputato nella domanda di patteggiamento legittima un accertamento più sintetico da parte del giudice, che può dare motivazione breve purché adeguata ai parametri giurisprudenziali.
  • Se la pena è stata fissata entro i limiti edittali e, in particolare, al minimo, è più difficile ottenere l'annullamento per eccessiva severità della misura in sede di cassazione quando il ricorso non rientri nei motivi ammessi.
  • Chi intende impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta deve formulare in modo specifico e circostanziato uno dei motivi ammessi (p.es. vizio nell'espressione della volontà, mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena), altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile e potrà essere sanzionato con spese e multa.
  • Valutare preventivamente l'ammissibilità del motivo di cassazione (soprattutto dopo la novella Orlando) è cruciale: censure di merito generiche vanno spesso anticipate e riformulate nei termini consentiti dalla normativa.

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