Cassazione Civile, Ordinanza n. 23573/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da una domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1996 e chiusa nel 2017, proposta da una persona fisica che era socia della società assoggettata alla procedura. Dopo un primo rigetto dell’opposizione alla domanda indennitaria, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio il decreto, chiarendo che il comportamento della parte può incidere solo se abbia determinato un ingiustificato allungamento del processo, e non se sia anteriore all’avvio della procedura. In sede di rinvio la Corte d’appello ha accolto la domanda, ma ha liquidato un indennizzo inferiore a quello richiesto e ha compensato per metà le spese di tutti i gradi, ritenendo sussistente una reciproca soccombenza per il ridimensionamento quantitativo della domanda. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha denunciato: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la diminuzione dell’importo dell’indennizzo, a fronte dell’accoglimento della pretesa sul periodo di irragionevole durata, non integra soccombenza reciproca né giustifica la compensazione parziale; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 del d.m. 55/2014, per avere la Corte territoriale liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi e senza riconoscere la fase istruttoria. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla regolazione delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando integralmente le spese a carico del Ministero. Ha affermato che, nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione di un indennizzo inferiore a quello richiesto per effetto dell’applicazione di un diverso moltiplicatore annuo non costituisce accoglimento parziale idoneo a fondare la compensazione delle spese, poiché la parte non determina ex ante il quantum del danno ma sollecita una liquidazione giudiziale. Ha inoltre riconosciuto il compenso per la fase di trattazione comprensiva dell’istruttoria, secondo il d.m. 55/2014, e ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il ricorso è quindi stato accolto con cassazione e decisione nel merito sulle spese.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione
regola la condanna alle spese e impedisce, nel caso concreto, una regolazione difforme non sorretta da vera soccombenza reciproca
la compensazione delle spese è ritenuta non giustificata dal solo fatto che l’indennizzo sia stato liquidato in misura inferiore a quella domandata
art. 6, paragrafo 1, CEDU
la durata ragionevole del processo va valutata con riferimento alla violazione del diritto a essere giudicati entro un termine ragionevole
nel procedimento di equa riparazione il giudice liquida autonomamente l’indennizzo dovuto
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti
il compenso per la fase di trattazione comprende anche la fase istruttoria, senza bisogno che vi sia stata attività istruttoria in concreto
non prevede un compenso autonomo per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 55/2014
non è applicabile quando il giudice del rinvio è chiamato solo al ricomputo delle spese, in assenza di una nuova trattazione
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, la domanda dell’istante non completa ex ante il petitum quantitativo del danno, perché l’indennizzo è liquidato dal giudice secondo criteri propri; perciò la liquidazione di una somma inferiore a quella richiesta non integra, di per sé, soccombenza reciproca.
- La compensazione parziale delle spese non può essere giustificata dal solo scostamento tra importo richiesto e importo liquidato, se il giudice ha comunque accolto la domanda sul presupposto della violazione della ragionevole durata e la riduzione dipende da una diversa quantificazione giudiziale.
- Nel sistema dei compensi professionali forensi del d.m. 55/2014, la fase di trattazione assorbe la fase istruttoria; pertanto il relativo compenso è dovuto anche quando non vi sia stata istruzione probatoria in concreto, purché vi sia stata trattazione della causa.
- Se il giudizio di rinvio non richiede ulteriori accertamenti di merito, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito sulla regolazione delle spese.
- La richiesta di distrazione delle spese deve risultare formulata nel singolo grado di giudizio e può essere accolta nella sentenza o nel provvedimento che condanna la parte soccombente alle spese.
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