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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15222/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione quanto a un capo di imputazione e aveva rideterminato la pena per un reato tributario, fissandola in due anni di reclusione e riducendo la confisca a euro 74.382,00. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, dell'art. 43 c.p. e dell'art. 192 c.p.p., contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove circa la consapevolezza dell'inesistenza dell'attività commerciale e la falsità della documentazione relativa alle operazioni fatturate; con il secondo ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., nonché degli artt. 20-bis e 58 l. 689/1981, censurando la valutazione dei precedenti penali, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Nella memoria ha insistito nelle doglianze e ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché proponeva censure di fatto, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti, già logicamente e congruamente valutate dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato la documentazione difensiva, la deposizione del teste della Guardia di Finanza e i dati dei telepass per escludere la realtà delle operazioni. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e in parte aspecifico: i precedenti penali erano stati richiamati a fini di trattamento sanzionatorio, mentre sulle attenuanti generiche mancavano specifiche argomentazioni; quanto al diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, la censura è stata reputata generica. Conseguentemente, essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha ritenuto irrilevante la prescrizione invocata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    errore di applicazione della legge penale

    La censura formalmente prospettata come violazione di legge non può tradursi in una rivalutazione del fatto o delle prove in sede di legittimità.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma incriminatrice oggetto di contestazione e di conferma implicita nella decisione di merito, rispetto alla quale il ricorso mirava a contestare l'accertamento della consapevolezza dell'inesistenza delle operazioni.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato quale norma sull'elemento soggettivo, ma la doglianza è stata reputata meramente fattuale e non scrutinabile in cassazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione probatoria del giudice di merito con una lettura alternativa delle prove.

  • art. 62-bis c.p.

    La doglianza sulle attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile perché priva di specifiche argomentazioni.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per la commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente il riferimento ai precedenti penali dell'imputato.

  • art. 20-bis l. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato in relazione alla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ma la censura è stata dichiarata generica.

  • art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato in relazione alla sostituzione della pena, senza specifiche censure idonee a scardinare la decisione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Quando la sentenza di merito offra una motivazione logica e coerente, la difesa non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio, perché tale operazione esula dal sindacato della Cassazione.
  • La censura relativa alla commisurazione della pena o al diniego di benefici sostitutivi deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata; il mero richiamo generico a elementi favorevoli non è sufficiente.
  • L'omessa o generica deduzione di elementi rilevanti rispetto alle attenuanti generiche comporta l'inammissibilità della doglianza.
  • L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la dedotta prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, salvo il caso in cui il ricorso sia ammissibile.
  • In caso di inammissibilità non dovuta a assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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