Cassazione Civile, Ordinanza n. 07374/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista, insieme ad altri soggetti indicati come ricorrenti, aveva chiesto la rideterminazione del saldo e la ripetizione di somme ritenute indebitamente addebitate dalla banca, in particolare per commissione di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi passivi e altri addebiti non dovuti. Il Tribunale, dopo una prima pronuncia non definitiva che aveva respinto l’eccezione di prescrizione, aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la clausola sulla commissione di massimo scoperto e illegittima la capitalizzazione degli interessi, condannando la banca al pagamento di una somma in favore della correntista. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, affermando che, nei giudizi di ripetizione dell’indebito bancario, grava sul correntista l’onere di provare gli avvenuti pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi mediante la ricostruzione dell’intero rapporto, e ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta perché mancavano estratti conto completi per tutto il periodo. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con quattro motivi: con il primo hanno censurato la violazione delle norme processuali e sostanziali sul riparto dell’onere della prova e sulla prova del saldo del conto, sostenendo che non esiste un obbligo assoluto di produrre tutti gli estratti conto, potendosi ricostruire il rapporto anche con altri elementi e con l’ausilio della CTU; hanno inoltre evidenziato che la banca non aveva contestato le risultanze tecniche e, anzi, aveva aderito in parte all’esito della CTU. Con il secondo e il terzo motivo hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 345 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’appello e della domanda nuova o incidentale proposta dalla banca. Con il quarto motivo hanno contestato la statuizione sulle spese di lite e i criteri di liquidazione adottati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto inammissibile la CTU e aveva applicato un principio eccessivamente rigido sull’onere probatorio del correntista, pretendendo la produzione di tutti gli estratti conto come condizione necessaria per la domanda di ripetizione dell’indebito. La Cassazione ha ribadito che gli estratti conto non sono l’unico mezzo di prova e che, quando manchino alcuni periodi intermedi, il giudice può ricostruire il rapporto anche con altri elementi di prova e con il supporto del consulente tecnico, purché il correntista provi i fatti costitutivi della pretesa restitutoria. Ha inoltre valorizzato il fatto che la banca non aveva contestato in modo specifico le risultanze della CTU e, anzi, aveva espresso adesione almeno parziale all’accertamento tecnico. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi di diritto indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 1 n. 3; comma 1 n. 5
viene richiamato come parametro per le censure di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato nei motivi come norma rispetto alla quale si deduceva la violazione, in relazione ai principi di diritto applicabili in sede di legittimità.
richiamato nelle doglianze per violazione dei criteri di decisione secondo diritto.
richiamato per contestare la valutazione della prova e il principio di non contestazione, con affermazione che esso riguarda i fatti storici e non la componente valutativa.
richiamato per censurare e poi per fondare il potere del giudice di valutare liberamente le prove e gli argomenti di prova, anche tramite la condotta processuale delle parti.
richiamato nei motivi in relazione alla censura sulla capitalizzazione degli interessi passivi.
richiamato per le eccezioni di inammissibilità dell’appello e della domanda nuova proposta in secondo grado.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta mancata contestazione delle risultanze tecniche.
richiamato nel secondo motivo con riferimento al difetto di interesse ad agire della banca.
richiamati nel quarto motivo per contestare la liquidazione delle spese di lite in appello.
non espressamente citato nel dispositivo dei motivi, ma il principio di riparto dell’onere della prova viene chiaramente ricondotto alla prova dei fatti costitutivi della domanda restitutoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione dell’indebito derivante da conto corrente bancario, il correntista deve provare i fatti costitutivi della domanda restitutoria, ma non è tenuto in modo assoluto a produrre tutti gli estratti conto dell’intero rapporto: la ricostruzione può essere svolta anche con altri elementi di prova idonei e con l’ausilio della consulenza tecnica contabile.
- L’estratto conto non è l’unico mezzo di prova delle movimentazioni del rapporto bancario; in presenza di documentazione incompleta, il giudice di merito può ricostruire il saldo mediante raccordi contabili attendibili tra i periodi documentati, purché il correntista alleghi e provi i pagamenti indebiti o le poste prive di causa.
- Quando mancano estratti conto relativi a periodi intermedi, il correntista che sostenga l’esistenza di un credito maturato in quei periodi deve fornire la relativa prova; in difetto, il saldo va corretto collegando l’ultimo saldo disponibile al primo saldo documentato successivo.
- La condotta processuale della controparte può assumere rilievo probatorio; inoltre, la mancata contestazione delle risultanze tecniche non esclude il potere del giudice di valutarle, ma la valutazione della loro attendibilità resta riservata al giudice di merito.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento delle domande ed eccezioni, non anche la valutazione tecnica o giuridica delle risultanze probatorie.
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