Cassazione Penale, Ordinanza n. 25053/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già dichiarati colpevoli in primo grado di associazione per delinquere e di plurimi episodi di reati contro il patrimonio e contro il credito, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che, in riforma della decisione del GUP, aveva rideterminato le pene in conformità a un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, nonché nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure investissero profili della pena oggetto di accordo, dunque non deducibili in sede di legittimità, salvo il caso di illegalità della pena, non allegato nel ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le questioni sollevate riguardavano la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche all'interno di una sentenza resa a seguito di concordato in appello. Poiché con l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. le parti hanno rinunciato a contestare tali profili, il ricorso per cassazione è stato reputato proposto per motivi non consentiti. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come reato associativo per cui gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli in primo grado
richiamato quale norma sul concorso di persone nei plurimi episodi di reato contestati
richiamato tra i reati oggetto di condanna in primo grado
richiamato tra i reati oggetto di condanna in primo grado
richiamato tra i reati oggetto di condanna in primo grado
indicato come base del concordato in appello; la Corte ne sottolinea la natura consensualistica e l'effetto preclusivo sulle questioni oggetto di rinuncia, anche in cassazione
richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
indica il procedimento trattato in forma semplificata
richiamata come fonte di introduzione dell'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello quando le doglianze investono questioni sulle quali l'interessato ha rinunciato per effetto dell'accordo sulla pena.
- Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall'art. 599-bis c.p.p. ha effetti preclusivi non solo nel giudizio di appello, ma anche nel successivo giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
- Non sono deducibili in cassazione i vizi relativi alla determinazione della pena che non integrino illegalità della pena, quando la pena sia stata oggetto di concordato in appello.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di vizi di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è preclusa se tale profilo è ricompreso nell'accordo sulla pena raggiunto in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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