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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23511/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Bari e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione perché provveda a integrare il contraddittorio nei confronti del coerede pretermesso e a riesaminare la controversia, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria promosso da alcuni coeredi per lo scioglimento della comunione su beni facenti parte dell’asse di un de cuius, con richiesta anche di specifiche modalità divisorie e di conguagli. Il Tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione su alcuni cespiti, con assegnazioni e conguagli. In appello, proposto da due coeredi, la Corte territoriale aveva rigettato l’impugnazione e confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza d’appello per violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, lamentando che la Corte d’Appello avesse deciso senza pronunciare nei confronti di un coerede che era stato parte necessaria in primo grado e che non era stato evocato nel giudizio di appello. Secondo i ricorrenti, il giudice di appello avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 331 e 784 c.p.c.; la mancata partecipazione di quel coerede rendeva la sentenza inutiliter data e nulla. I controricorrenti hanno replicato sostenendo che la censura fosse dilatoria e che il soggetto pretermesso fosse consapevole della sentenza di primo grado, con conseguente acquiescenza; inoltre hanno contestato che la controversia avesse ancora natura divisoria tale da imporre l’integrazione del contraddittorio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha ribadito che nelle cause di divisione ereditaria tutti i coeredi sono litisconsorti necessari in ogni grado del giudizio; la qualità permane finché la comunione non sia definitivamente sciolta. Anche se in appello si discute solo di conguagli, la causa resta inscindibile perché il conguaglio è strettamente dipendente dalla divisione e ne presuppone il titolo. Di conseguenza, la pretermissione di un coerede in appello comporta la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiede la partecipazione di tutti i soggetti necessari quando la decisione riguarda un rapporto plurisoggettivo e inscindibile; la sua violazione determina nullità della sentenza.

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato per sostenere la posizione successoria del coerede pretermesso, ma senza una autonoma ratio decisoria specifica nel provvedimento.

  • art. 331 c.p.c.

    nelle cause inscindibili, se manca la partecipazione di una parte necessaria in appello, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.

  • art. 350, comma 2, c.p.c.

    richiamato tra le norme sul contraddittorio invocate dai ricorrenti.

  • art. 784 c.p.c.

    "le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono"

    impone il litisconsorzio necessario di tutti i coeredi o condividenti nel giudizio divisorio, con permanenza in ogni stato e grado finché la comunione non sia sciolta.

  • art. 728 c.c.

    "l'ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro"

    mostra che il conguaglio è un diritto di credito, ma strettamente accessorio e dipendente dall’operazione divisoria, che resta il vero oggetto della causa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione ereditaria tutti i coeredi sono litisconsorti necessari in ogni stato e grado del processo; la loro partecipazione è imposta dall’art. 784 c.c. e resta necessaria fino allo scioglimento definitivo della comunione.
  • Se in appello manca la partecipazione di un litisconsorte necessario in una causa inscindibile, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; in difetto, la sentenza è nulla.
  • La natura inscindibile della controversia divisoria non viene meno perché in appello si discuta solo di conguagli: il conguaglio è accessorio alla divisione e non trasforma la causa in una controversia meramente creditoria.
  • L’acquiescenza o il comportamento processuale di una parte non escludono il litisconsorzio necessario nelle cause divisorie, poiché la tutela del contraddittorio prevale sulla volontà individuale del singolo condividente pretermesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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