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Sentenza

Sentenza del 12/04/2023 n. 9793 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione del diniego di rimborso IVA a credito relativo all'anno 2012 per Euro 6.876.503,00, negato dall'Ufficio in ragione sia della natura del credito come parte dell'attivo fallimentare trasferito all'assuntore, sia per il presunto difetto di legittimazione del curatore fallimentare ad emettere note di variazione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, considerata dalla CTR come non esecuzione del concordato ma come credito sostanziale sorto successivamente alla chiusura della procedura fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di EIGA Srl, rigettando l'eccezione di inammissibilità e dichiarando fondate le doglianze relative alla legittimazione del curatore fallimentare ad emettere la nota di variazione anche dopo la chiusura del fallimento e all'inclusione del credito IVA nell'attivo trasferito all'assuntore. Ha cassato la sentenza della CTR limitatamente alle parti accolte, rinviando per un nuovo esame del merito, confermando che il curatore ha legittimazione e che il credito IVA è trasferito all'assuntore in forza del concordato, respingendo la tesi che tale credito sia sorto successivamente alla procedura concorsuale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    art. 26, art. 35, comma 4, art. 74-bis

    Il curatore fallimentare è legittimato a emettere note di variazione in diminuzione IVA anche dopo la chiusura del fallimento, per consentire all'assuntore del concordato di ottenere il credito IVA trasferito, e ha l'obbligo di adempiere agli obblighi fiscali inerenti al periodo di fallimento.

  • Legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942)

    artt. 117, 118, 119, 120, 121, 130, 136

    L'omologazione del concordato fallimentare trasferisce all'assuntore i beni e i crediti del fallimento, il curatore mantiene funzioni esecutive e di sorveglianza fino all'integrale esecuzione del concordato, inclusa la gestione degli adempimenti fiscali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Norme procedurali relative all'impugnazione e alle condizioni di ammissibilità delle azioni, qui analizzate nei motivi di doglianza sull'appello e sulla legittimazione ad agire.

  • D.P.R. n. 322 del 1998

    art. 5, art. 8, art. 74 bis

    Il curatore fallimentare è tenuto a presentare le dichiarazioni fiscali relative al periodo di fallimento, inclusa la dichiarazione IVA di cessazione attività.

  • Giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 23 novembre 2017, causa C-246/16, Di Maura)

    L'applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 non può essere subordinata all'infruttuosità definitiva della procedura concorsuale, è sufficiente una probabilità ragionevole di mancato pagamento per la riduzione della base imponibile IVA.

Massime di principio

  • Nel caso di concordato fallimentare con assuntore, l'omologazione trasferisce i crediti e i beni del fallimento direttamente all'assuntore, con effetto immediato, e il curatore mantiene funzioni esecutive e fiscali fino al completo adempimento del concordato.
  • Il curatore fallimentare ha legittimazione ad adempiere agli obblighi fiscali e a emettere note di variazione IVA anche dopo la chiusura formale della procedura fallimentare, qualora ciò sia necessario per l'attuazione del concordato e per garantire i diritti dell'assuntore.
  • La rinuncia espressa al credito IVA da parte del soggetto titolare comporta la perdita del diritto a richiederne il rimborso, anche se successivamente si tenta di chiedere compensazione di tale credito.
  • Il diritto al rimborso o alla riduzione della base imponibile IVA in procedure concorsuali non richiede la certezza definitiva dell'infruttuosità della procedura; è sufficiente una ragionevole probabilità che il credito non possa essere soddisfatto, in linea con i principi europei di neutralità dell'IVA.
  • Il trasferimento del credito IVA all'assuntore non elimina la legittimazione del cedente originario (fallito/curatore) ad emettere note di variazione IVA, in quanto la variazione deve riflettere il rapporto giuridico originario tra cedente e cessionario.

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