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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7785/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zahraoui era stato condannato per più fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente (art. 73, comma 1, d.P.R. 9/10/1990, n. 309). Ha impugnato sostenendo, con due motivi: 1) mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5), rilevando che l'attività sarebbe stata rudimentale e limitata (durata di circa 2-4 mesi), singole cessioni di modestissime quantità, svolta in area boschiva e con pochi soggetti coinvolti, assenza di sequestri che dimostrino accumulo di proventi, assenza di rete organizzata, modalità elementari di occultamento e limitata penetrazione nel mercato; censurava la motivazione come assertiva. 2) violazione circa la determinazione delle pene accessorie (interdizione temporanea dai pubblici uffici), deducendo che la pena definitiva era stata ridotta al di sotto del limite di tre anni previsto dall'art. 29 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo (valore assorbente) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito non avessero correttamente applicato i principi interpretativi relativi al riconoscimento della lieve entità ex comma 5, dovendo valutare complessivamente tutti gli indici (quantitativi e qualitativi, mezzi, modalità, circostanze, rete, profitti, capacità di approvvigionamento) e non limitarsi a considerazioni assertive sulla reiterazione e durata. Ha quindi disposto che la Corte di appello in sede di rinvio verifichi se i fatti rientrino nel comma 5 e, in seconda battuta, rivaluti le eventuali pene accessorie (secondo motivo di ricorso).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1

    reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

    la norma incriminatrice di base da cui sono derivati i capi di imputazione; la Corte ricorda che la sanzione prevista per il comma 1 è rilevante e deve essere disposta con attenzione alla proporzione pena-offesa

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    fattispecie meno grave per 'fatto di lieve entità'

    deve essere interpretato in senso restrittivo e valutato caso per caso considerando tutti gli indici previsti (quantitativi, qualitativi, mezzi, modalità, circostanze, rete, numero di assuntori e capacità di reperimento); la Corte ha annullato la sentenza per mancata corretta applicazione di questi criteri

  • codice penale - art. 29

    limite di tre anni per l'applicazione di talune pene accessorie

    riferito al motivo relativo alla applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici nel caso di pena definitiva sotto tre anni; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito ma ha disposto che la Corte di appello verifichi in sede di rinvio

  • Giurisprudenza di riferimento (Corte di cassazione e Sezioni Unite)

    SS.UU. n. 35737/2010; SS.UU. n. 33040/2015; SS.UU. n. 51063/2018; varie Sez. 6 decisioni successive

    la giurisprudenza richiede una valutazione complessiva e concreta per il riconoscimento della lieve entità, evitando una valutazione meramente formale; il dato quantitativo non è in genere l'unico elemento decisivo salvo che non sia tale da assorbire gli altri indici

Massime di principio

  • La qualificazione come 'fatto di lieve entità' ex art. 73, comma 5, va effettuata caso per caso valutando complessivamente tutti gli indici: quantitativi e qualitativi della sostanza, modalità, mezzi, circostanze, rete relazionale, numero di assuntori riforniti, proventi e capacità di approvvigionamento.
  • L'assenza di uno solo degli indici (es. quantità minima) non impedisce automaticamente il riconoscimento della lieve entità, ma nessun singolo indice può essere ignorato: se un indice è talmente pregnante (es. quantità molto rilevante) può assorbire gli altri.
  • Fattori che favoriscono il riconoscimento della lieve entità: breve durata dell'attività, modalità rudimentali, singole cessioni a pochi soggetti, assenza di sequestri comprovanti giacenze rilevanti, assenza di rete organizzata, modesti profitti e scarsa capacità di procurarsi sostanze in quantitativi apprezzabili.
  • Fattori che ostacolano tale riconoscimento: reiterazione continuativa su lungo periodo, ampia circolazione di merce o di denaro, prove di profitti consistenti, collegamenti con circuiti criminali più ampi, modalità sofisticate di occultamento o di rifornimento.
  • Sulle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) il giudice deve verificare la soglia di pena prevista dalla norma di riferimento (art. 29 c.p.) e, in caso di modifica della pena principale in sede di merito, rivalutare l'applicabilità delle accessorie.
  • In caso di motivazione giudicata assertiva o incompleta, la Cassazione può annullare con rinvio affinché il giudice di merito applichi correttamente i criteri e compia una valutazione concreta e circostanziata.

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