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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30050/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. La ricorrente censurava, con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., la nullità dell'ordinanza per inosservanza delle norme processuali: in particolare contestava la nomina di un difensore d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione e la mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia nominato nella fase di cognizione, sostenendo che l'udienza camerale per la revoca della sospensione condizionale è un antecedente logico dell'esecuzione e che quindi la notifica avrebbe dovuto essere indirizzata al difensore di fiducia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la nomina del difensore d'ufficio, ricordando il principio secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvo particolari eccezioni previste dalla legge (in particolare l'art. 656, comma 5, c.p.p.). Fuori da tali ipotesi speciali, in assenza di una nuova nomina per la fase esecutiva il giudice dell'esecuzione può legittimamente nominare il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che le violazioni formali nella individuazione della persona fisica del difensore d'ufficio non incidono, di per sé, sul diritto all'assistenza difensiva tale da determinare nullità generale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la revoca del beneficio è l'oggetto della procedura esecutiva in contestazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente (inosservanza di norme processuali e motivi attinenti alla nullità).

  • art. 96, comma 2 c.p.p.

    Stabilisce le modalità della nomina del difensore di fiducia (dichiarazione resa all'autorità procedente o consegnata dal difensore), implicando che la nomina ha efficacia nella fase in cui è effettuata.

  • art. 97 c.p.p.

    Consente la nomina del difensore d'ufficio; legittima l'intervento del giudice dell'esecuzione nel nominare un difensore per la fase esecutiva quando non esista una nomina di fiducia efficace per quella fase.

  • art. 656, comma 5 c.p.p.

    Deroga speciale: prevede che l'ordine di esecuzione e il decreto sospensivo siano notificati anche al difensore che ha assistito nella fase di cognizione, salvo diversa nomina intervenuta in sede di esecuzione; norma rilevante come eccezione alla regola generale.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; norma applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia effettuata nella fase di cognizione non produce efficacia automatica nella successiva e autonoma fase esecutiva, salvo espressa deroga normativa (es. art. 656, comma 5, c.p.p.).
  • In assenza di una nomina di fiducia efficace per la fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione può legittimamente nominare il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p.
  • La mancata notificazione al difensore nominato nel giudizio di cognizione non determina automaticamente la nullità dell'atto esecutivo quando sia legittima la nomina di un difensore per l'esecuzione e sia assicurata l'effettiva assistenza difensiva.
  • Le udienze camerali dirette alla revoca della sospensione condizionale della pena rientrano nella sfera della fase esecutiva autonoma rispetto al giudizio di cognizione, salvo le eccezioni previste dalla legge.
  • In cassazione, i motivi relativi a presunte nullità formali della procedura esecutiva per nomina del difensore sono difficilmente accolti se la normativa consente espressamente la nomina d'ufficio e l'assistenza difensiva non risulta compromessa.

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