Cassazione Penale, Sentenza n. 46990/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato su due motivi principali: 1) violazione dell'art. 2-ter, comma 3, legge 575/1965 e degli artt. 27, comma 6, e 24, comma 2, d.lgs. 159/2011 per presunta irragionevole durata del procedimento e per il decorso dei termini tra sequestro, decreto di confisca del Tribunale (01/04/2014) e successiva decisione di appello (decreto 11/02/2021, deposito motivazione 14/06/2024); si censura che il decreto sarebbe stato adottato oltre il termine "entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro" sanzionato dalla norma e che la violazione - secondo la ricorrente - era stata sollevata in sede di giudizio. 2) omesso esame di memorie difensive (memoria dell'11/02/2021 e precedenti) e di consulenze/perizie di parte, con conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; si deduce altresì insufficienza della prova circa la fittizietà delle intestazioni dei beni e la provenienza illecita, nonché la legittimità di giacenze bancarie e di alcuni beni anteriori al 1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel complesso inammissibile e, ove esaminato, infondato. Primo motivo: inammissibile perche non prospettato in appello e, comunque, manifestamente infondato poiché l'art. 2-ter, comma 3, L.575/1965 opera soltanto quando la confisca segue l'applicazione di una misura di prevenzione personale, circostanza assente nel caso; le doglianze relative agli artt. 27 e 24 del d.lgs. 159/2011 sono infondate perché la proposta di misura risale al 06/06/2011 (anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011), sicché trovano applicazione le norme previgenti che non prevedono il termine per la pronuncia d'appello. Secondo motivo: inammissibile per genericità e per essere, in larga parte, una rinnovata valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; la Cassazione ricorda che può censurare motivazione solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente, e che il ricorrente non ha indicato elementi decisivi omessi o travisati in modo tale da determinare motivazione apparente. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2-ter, comma 3, legge 575/1965
La Corte interpreta la norma nel senso che il termine ivi previsto si applica solo quando la confisca sia disposta successivamente all'applicazione di una misura di prevenzione personale; non era il caso di specie.
art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011
Richiamato dalla ricorrente per censurare la durata del procedimento; la Corte ritiene la doglianza infondata per effetto della regola transitoria (art. 117 d.lgs. 159/2011) che assoggetta il procedimento alle norme previgenti quando la proposta sia stata formulata prima dell'entrata in vigore del decreto.
art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011
Analogamente all'art. 27 richiamato, non applicabile per la medesima ragione transitoria; le norme previgenti non prevedevano il termine contestato.
art. 117, comma 1, d.lgs. 159/2011
Interpretazione chiave: disciplina transitoria secondo la quale i procedimenti per i quali fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura alla data di entrata in vigore del d.lgs. continuano ad essere regolati dalle norme previgenti.
artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.
Richiamati per ricordare che in Cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in grado d'appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre prima.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma citata dalla ricorrente per denunciare la nullità per omesso esame di memorie; la Corte osserva che, per essere efficace in Cassazione, l'omesso esame deve tradursi in motivazione inesistente o meramente apparente e deve riguardare elementi potenzialmente decisivi.
art. 4 legge 1423/1956 (richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 575/1965)
La Cassazione ribadisce il principio che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; sono escluse le censure che si limitano ad evidenziare illogicità o contraddittorietà della motivazione, salvo che si tratti di motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Richiama il medesimo limite di ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione (legate alle modifiche legislative successive).
Applicato per disporre la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione, le censure in Cassazione devono riguardare violazioni di legge; non si può chiedere la rinnovata valutazione del materiale probatorio se non in presenza di motivazione inesistente o meramente apparente.
- Le questioni che si intendono proporre in Cassazione devono essere state previamente sollevate in grado d'appello, salvo fattispecie rilevabili d'ufficio o questioni non deducibili prima; altrimenti sono inammissibili per violazione degli artt. 606 e 609 c.p.p.
- L'art. 2-ter L.575/1965 e i termini in esso previsti si applicano solo quando la confisca segue l'applicazione di una misura di prevenzione personale; se la confisca non segue tale misura la norma non trova applicazione.
- Se la proposta di misura di prevenzione è stata formulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 va applicata la disciplina previgente (art. 117 d.lgs. 159/2011), con le relative conseguenze sui termini procedurali.
- Per lamentare omesso esame di prove o di memorie in Cassazione occorre: identificare gli atti/processi omessi, dimostrare il dato probatorio e spiegare perché esso ha valore decisivo tale da invertire l'esito; affermazioni generiche sono inammissibili.
- Nel procedimento di prevenzione l'onere di provare la fittizietà delle intestazioni e la provenienza illecita dei beni grava su chi chiede la misura; tuttavia, le contestazioni probatorie debbono essere specifiche e non possono essere convertite in semplici richieste di riesame in sede di legittimità.
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