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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46990/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato su due motivi principali: 1) violazione dell'art. 2-ter, comma 3, legge 575/1965 e degli artt. 27, comma 6, e 24, comma 2, d.lgs. 159/2011 per presunta irragionevole durata del procedimento e per il decorso dei termini tra sequestro, decreto di confisca del Tribunale (01/04/2014) e successiva decisione di appello (decreto 11/02/2021, deposito motivazione 14/06/2024); si censura che il decreto sarebbe stato adottato oltre il termine "entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro" sanzionato dalla norma e che la violazione - secondo la ricorrente - era stata sollevata in sede di giudizio. 2) omesso esame di memorie difensive (memoria dell'11/02/2021 e precedenti) e di consulenze/perizie di parte, con conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; si deduce altresì insufficienza della prova circa la fittizietà delle intestazioni dei beni e la provenienza illecita, nonché la legittimità di giacenze bancarie e di alcuni beni anteriori al 1992.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel complesso inammissibile e, ove esaminato, infondato. Primo motivo: inammissibile perche non prospettato in appello e, comunque, manifestamente infondato poiché l'art. 2-ter, comma 3, L.575/1965 opera soltanto quando la confisca segue l'applicazione di una misura di prevenzione personale, circostanza assente nel caso; le doglianze relative agli artt. 27 e 24 del d.lgs. 159/2011 sono infondate perché la proposta di misura risale al 06/06/2011 (anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011), sicché trovano applicazione le norme previgenti che non prevedono il termine per la pronuncia d'appello. Secondo motivo: inammissibile per genericità e per essere, in larga parte, una rinnovata valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; la Cassazione ricorda che può censurare motivazione solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente, e che il ricorrente non ha indicato elementi decisivi omessi o travisati in modo tale da determinare motivazione apparente. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2-ter, comma 3, legge 575/1965

    La Corte interpreta la norma nel senso che il termine ivi previsto si applica solo quando la confisca sia disposta successivamente all'applicazione di una misura di prevenzione personale; non era il caso di specie.

  • art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la durata del procedimento; la Corte ritiene la doglianza infondata per effetto della regola transitoria (art. 117 d.lgs. 159/2011) che assoggetta il procedimento alle norme previgenti quando la proposta sia stata formulata prima dell'entrata in vigore del decreto.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Analogamente all'art. 27 richiamato, non applicabile per la medesima ragione transitoria; le norme previgenti non prevedevano il termine contestato.

  • art. 117, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Interpretazione chiave: disciplina transitoria secondo la quale i procedimenti per i quali fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura alla data di entrata in vigore del d.lgs. continuano ad essere regolati dalle norme previgenti.

  • artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.

    Richiamati per ricordare che in Cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in grado d'appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre prima.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma citata dalla ricorrente per denunciare la nullità per omesso esame di memorie; la Corte osserva che, per essere efficace in Cassazione, l'omesso esame deve tradursi in motivazione inesistente o meramente apparente e deve riguardare elementi potenzialmente decisivi.

  • art. 4 legge 1423/1956 (richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 575/1965)

    La Cassazione ribadisce il principio che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; sono escluse le censure che si limitano ad evidenziare illogicità o contraddittorietà della motivazione, salvo che si tratti di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Richiama il medesimo limite di ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione (legate alle modifiche legislative successive).

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione, le censure in Cassazione devono riguardare violazioni di legge; non si può chiedere la rinnovata valutazione del materiale probatorio se non in presenza di motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Le questioni che si intendono proporre in Cassazione devono essere state previamente sollevate in grado d'appello, salvo fattispecie rilevabili d'ufficio o questioni non deducibili prima; altrimenti sono inammissibili per violazione degli artt. 606 e 609 c.p.p.
  • L'art. 2-ter L.575/1965 e i termini in esso previsti si applicano solo quando la confisca segue l'applicazione di una misura di prevenzione personale; se la confisca non segue tale misura la norma non trova applicazione.
  • Se la proposta di misura di prevenzione è stata formulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 va applicata la disciplina previgente (art. 117 d.lgs. 159/2011), con le relative conseguenze sui termini procedurali.
  • Per lamentare omesso esame di prove o di memorie in Cassazione occorre: identificare gli atti/processi omessi, dimostrare il dato probatorio e spiegare perché esso ha valore decisivo tale da invertire l'esito; affermazioni generiche sono inammissibili.
  • Nel procedimento di prevenzione l'onere di provare la fittizietà delle intestazioni e la provenienza illecita dei beni grava su chi chiede la misura; tuttavia, le contestazioni probatorie debbono essere specifiche e non possono essere convertite in semplici richieste di riesame in sede di legittimità.

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