Cassazione Penale, Sentenza n. 6546/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che li aveva giudicati colpevoli del reato previsto dall'art. 636 c.p. per aver fatto pascolare abusivamente animali sul fondo di proprietà di Carmelina Scelsi. Denunciano motivazione contraddittoria e apparente (contestando il concorso di reato tra padre e figlio basato sul solo intervento del figlio per allontanare gli animali) e erronea applicazione della norma penale (sostenendo che non vi fu introduzione o abbandono degli animali sul fondo altrui, ma un normale pascolo sul fondo dei Palmieri e una scarsa custodia). La difesa inoltre lamenta che non risultò provata la custodia degli animali da parte del padre né un ordine di farli pascolare sul fondo altrui.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e perché reiterativi delle stesse doglianze già respinte in appello; rigetta la possibilità di riesaminare le prove in fatto, ritenendo incontestata la presenza degli ovini sul fondo della parte civile e priva di riscontri l'ipotesi difensiva che gli animali fossero semplicemente sfuggiti a custodia. Conferma il principio che l'art. 636 c.p. si applica anche quando gli animali sono stati abbandonati in libertà con consapevolezza che possano introdursi nel fondo altrui (dolo eventuale). Ritiene corretta l'attribuzione di responsabilità ad entrambi gli imputati, ritenendo che il figlio fosse stato incaricato o comunque avesse la custodia il giorno del fatto. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 12 gennaio 2022.
Norme richiamate
La norma è interpretata nel senso che il reato può realizzarsi sia con l'introduzione diretta degli animali nel fondo altrui sia con il loro abbandono in libertà e senza custodia, quando il soggetto agisca con consapevolezza che gli animali possano introdursi nel fondo altrui (dolo eventuale).
Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili; la Corte lo applica per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e all'ammenda a favore della cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 2, n. 52200 del 14/10/2016 (Mancuso); Sez. 2, n. 20287 del 14/04/2004 (Monni); citate altresì sentenze indicate in motivazione (es. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017).
Conferma il principio che la Corte di legittimità non può riesaminare i fatti e le prove in senso sostanziale; utilizza precedenti per definire la nozione di abbandono e il dolo eventuale nell'ambito dell'art. 636 c.p.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rinnovata valutazione delle prove: questioni di fatto e rivalutazioni probatorie sono in linea di massima precluse.
- L'art. 636 c.p. può ricomprendere sia l'introduzione diretta degli animali nel fondo altrui sia il loro abbandono in libertà quando il proprietario o custode ha consapevolezza del rischio che gli animali si introducano nel fondo vicino (dolo eventuale).
- La responsabilità concorrente tra più persone può essere riconosciuta anche se il coinvolgimento dell'altro soggetto emerge dall'intervento per la gestione o il recupero degli animali, se risulta che aveva la custodia o vi era stata affidata la conduzione.
- In appello e in cassazione è fondamentale che i motivi di impugnazione siano specifici e non reiterino genericamente argomentazioni già respinte, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e comportare sanzioni pecuniarie.
- Il difetto di custodia diligente degli animali può integrare la fattispecie incriminatrice se dimostrabile che la condotta era idonea e prevedibile a far entrare gli animali nel fondo altrui.
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