Cassazione Penale, Sentenza n. 12014/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato il ricorrente colpevole della contravvenzione ex art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e lo aveva condannato a 225,00 euro di ammenda. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 192 c.p.p. per aver fondato la sentenza su dichiarazioni ritenute inattendibili (in particolare della parte civile Nigro e dei testi Launi e Carolei), evidenziando contraddizioni, ritardi nelle denunce e interventi dei Carabinieri che non avrebbero riscontrato nulla; (ii) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 659 c.p., sostenendo che mancava la prova della diffusività dei rumori e dunque l'idoneità della condotta a costituire reato, invocando numerose dichiarazioni di altri soggetti favorevoli alla tesi difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero essenzialmente doglianze di merito, volte a ottenere una rivalutazione delle prove testimoniali già esaminate dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha giudicato congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte civile e dei testi, riscontrandole in più punti con ulteriore materiale probatorio e con l'ammissione del ricorrente di aver prodotto i "battimenti" (seppur con diversa finalità). Quanto al profilo della diffusività, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui per l'art. 659 c.p. non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di un numero determinato di persone, ma è sufficiente l'idoneità della condotta a disturbare un gruppo indeterminato (anche in ambito condominiale). In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie di disturbo delle occupazioni o del riposo è caratterizzata da un illecito di pericolo presunto: non è necessario dimostrare il disturbo effettivo di un numero determinato di persone, ma è sufficiente l'idoneità della condotta a disturbare un gruppo indeterminato di soggetti (anche in ambito condominiale).
Norma relativa alla valutazione della prova testimoniale; la Corte di legittimità non consente una rinnovata valutazione di merito delle dichiarazioni testimoniali quando il gravame mira solo a chiedere una diversa valutazione della credibilità già effettuata dai giudici di merito.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85 comma 1
La disposizione, che ha reso procedibile a querela di parte il reato di cui all'art. 659 c.p., non si applica quando la persona offesa si sia già costituita parte civile nel giudizio di merito, perché tale costituzione esprime già la volontà di procedere.
Previsione sulle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso: il ricorrente è tenuto alle spese del procedimento e, se previsto, al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma liquidando euro 3.000,00.
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità la Corte non può riformare la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito; le doglianze che chiedono una diversa valutazione di credibilità sono, di regola, inammissibili.
- Per l'art. 659 c.p. non è necessario provare il disturbo effettivo di un numero determinato di persone: è sufficiente dimostrare l'idoneità dei rumori a turbare un gruppo indeterminato (anche se ristretto, come i condomini adiacenti).
- La costituzione di parte civile nel giudizio di merito equivale a manifestare la volontà di procedere, sicché modifiche normative successive che rendano il reato procedibile a querela non impediscono automaticamente il processo già instaurato.
- Le contestazioni basate su presunte contraddizioni o ritardi delle denunce richiedono una valutazione di merito: sollevandole in cassazione senza altro profilo di illegittimità formale o di violazione di legge sostanziale, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Chi propone ricorso di legittimità dovrebbe concentrarsi su vizi di diritto o su carenze logiche della motivazione; altrimenti si espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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