Cassazione Penale, Sentenza n. 22655/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: 1) violazione e errata applicazione dell'art. 110 c.p., lamentando che la Corte territoriale non ha esplicitato in quale forma si sarebbe concretizzato il concorso nel reato (istigazione, agevolazione, rafforzamento del proposito criminoso ecc.); 2) vizio di motivazione, perché la sentenza si sarebbe fondata su elementi indiziari equivoci (es. scambio di sguardi) senza spiegare il nesso causale tra tali comportamenti e il furto, tacendo sulle modalità concrete del concorso e sovravalutando altri comportamenti (abbandono della SIM, tentativo di allontanarsi, rifiuto di fornire spiegazioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti nascondessero in realtà una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, cosa non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato la motivazione congiunta dei due giudici di merito (doppia conforme) che aveva indicato elementi circostanziali idonei a far ritenere l'esistenza di una previa intesa e di un ruolo partecipativo dell'imputato: presenza con altre persone nel negozio dove avvenne il furto, aggirarsi tra i banchi senza acquistare, avvicinarsi ai due soggetti poi identificati con lo zaino contenente la refurtiva, scambio di sguardi, comportamento al momento dell'intervento della vigilanza (ricerca dei complici, smarrimento, tentativo di allontanarsi), rifiuto di fornire spiegazioni, getto della SIM e tentativo di fuga. Per questi motivi i rilievi della difesa sono stati ritenuti aspecifici e manifestamente infondati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi di legge.
Norme richiamate
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
La Corte ha ritenuto che il concorso possa essere desunto da elementi indiziari e comportamentali complessivi che mostrano una previa intesa e un ruolo partecipativo anche se non espresso sotto forma categoriale; tuttavia la questione relativa a una presunta errata applicazione di tale norma è stata considerata, in concreto, una richiesta di rivalutazione del fatto già operata dai giudici di merito
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento orale delle parti; qui richiamata per la forma di trattazione del procedimento in Corte di Cassazione
art. 616 c.p.p. (conseguenze della dichiarazione di inammissibilità)
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa dell'atto impugnatorio, il versamento di una somma alla cassa delle ammende (quantificata in euro 3.000,00)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per la rinnovata valutazione del merito probatorio: i motivi che in realtà mirano a riconsiderare la valutazione delle prove sono manifestamente inammissibili.
- Quando le motivazioni dei giudici di merito sono conformi (doppia conforme) la soglia di sindacabilità in Cassazione si alza: la congruenza e la completezza della motivazione congiunta rendono più difficile ottenere accoglimento per vizio di motivazione che in realtà è una critica della valutazione probatoria.
- Il concorso di persone previsto dall'art. 110 c.p. può essere dimostrato anche con elementi indiziari e comportamenti di contesto (presenza coordinata, scambi di sguardi, atteggiamenti di controllo, fuga, dispersione di oggetti come SIM) purché la motivazione colleghi logicamente tali fatti al ruolo partecipativo contestato.
- Motivi generici che lamentano la vaghezza della ricostruzione senza indicare specifiche omissioni logico-giuridiche sono spesso considerati aspecifici e vengono respinti.
- Valutare la presenza di una previa intesa richiede l'esame complessivo di tutti gli elementi probatori e non può essere surrogata in Cassazione da un diverso apprezzamento degli stessi; chi impugna deve indicare vizi giuridici specifici e non solo dissenso rispetto alle conclusioni dei giudici di merito.
- Proporre ricorsi infondati o manifestamente temerari può comportare l'obbligo di rifondere spese e il pagamento di sanzioni alla cassa delle ammende.
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