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Sentenza

Sentenza n. 5229/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento della determinazione direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 14 dicembre 2022 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”

Giustizia amministrativa202302547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Regione Umbria di riparto a carico dell'impresa degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa regionale per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i relativi decreti ministeriali e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti regionali e ministeriali relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando l'attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 e i relativi atti presupposti. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, versando la quota ridotta del debito e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Il pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa non è stato ritenuto sufficiente, da solo, a integrare la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023. Tale effetto richiede cumulativamente anche l'attestazione della Regione o della Provincia autonoma competente circa l'avvenuto tempestivo pagamento, con successiva comunicazione alla segreteria del TAR. Poiché tale attestazione non era stata depositata, non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere; tuttavia, l'adesione alla procedura e il pagamento effettuato determinavano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia, delle sopravvenienze normative e della natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione e ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici, cui si riferiscono gli atti impugnati.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento ... determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.

    La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento dell'avviso alle parti sulla questione della qualificazione processuale dell'esito del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando l'interesse alla decisione viene meno nel corso del giudizio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È stato applicato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una disposizione subordina la cessazione della materia del contendere a una fattispecie complessa, il giudice deve verificare la presenza cumulativa di tutti gli adempimenti previsti, non essendo sufficiente il solo adempimento posto a carico della parte privata.
  • Nel contenzioso relativo al ripiano degli oneri per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se manca l'attestazione regionale o provinciale prevista dalla legge.
  • La mancata integrazione di uno degli elementi formali richiesti per la cessazione della materia del contendere non impedisce di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento della parte, quale l'adesione alla definizione legislativa e il pagamento della quota dovuta, rende non più utile la decisione sul merito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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