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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04925/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l'ammissione ultra-tardiva al passivo del fallimento di una società, per crediti da lavoro derivanti da un licenziamento ritenuto illegittimo. La pretesa si fondava sul fatto che, pur essendo il licenziamento formalmente intimato da una diversa società anch'essa fallita, il rapporto di lavoro era stato giudizialmente accertato come imputabile in via sostanziale alla società fallita destinataria dell'insinuazione. Il tribunale aveva respinto il reclamo contro il provvedimento del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile la domanda ultra-tardiva, rilevando che il solo successivo giudicato endofallimentare sull'ammissione del credito in altro fallimento non giustificava il ritardo, poiché il creditore avrebbe dovuto insinuarsi tempestivamente con riserva in attesa dell'esito del giudizio del lavoro. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso contro tale decreto. Nelle more, tuttavia, egli ha rappresentato che la propria opposizione allo stato passivo era stata accolta, il credito ammesso al passivo e integralmente soddisfatto; anche la controricorrente risultava integralmente soddisfatta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché nelle more del giudizio il credito del ricorrente era stato ammesso al passivo ed era stato integralmente pagato. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, valorizzando anche la circostanza che la controricorrente era stata soddisfatta integralmente. È stata esclusa la condanna al doppio contributo unificato per effetto dell'inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380 bis.1

    viene richiamato solo come base per la memoria depositata dal ricorrente nelle more del giudizio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    doppio contributo unificato

    la Corte esclude la debenza del doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, il diritto fatto valere dal ricorrente viene integralmente soddisfatto, viene meno l'interesse attuale e concreto alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse esclude la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
  • La sopravvenuta definizione satisfattiva della pretesa può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, soprattutto quando anche la controparte sia stata integralmente soddisfatta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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