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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06282/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore addetto alle mansioni di macchinista aveva agito per ottenere che, durante il periodo feriale, la retribuzione fosse calcolata includendo non solo la componente fissa della indennità di utilizzazione professionale, ma anche la parte variabile di tale indennità e l’indennità di assenza dalla residenza, entrambe previste dalla contrattazione collettiva e aziendale applicata al rapporto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo tali voci intrinsecamente connesse alle mansioni e prive di natura meramente occasionale o rimborsuale. La Corte d’appello, invece, riformando la decisione, aveva escluso l’applicazione della giurisprudenza eurounitaria invocata dal lavoratore, valorizzando l’autonomia collettiva e la ritenuta contenuta incidenza delle differenze economiche rivendicate. In cassazione il lavoratore ha denunciato: violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali UE, oltre che delle norme codicistiche e collettive richiamate; nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; ulteriore violazione delle medesime fonti europee e nazionali, nonché dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la retribuzione feriale dovesse coincidere con quella ordinaria e comprendere le voci correlate alle mansioni e ai disagi tipici del lavoro svolto, al fine di evitare un effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. Ha ribadito che la nozione di retribuzione feriale va interpretata in conformità al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza della CGUE, sicché durante le ferie devono essere mantenuti gli importi che hanno un collegamento intrinseco con le mansioni e con lo status professionale del lavoratore, mentre possono essere esclusi solo gli elementi destinati esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie. Applicando tali principi, ha affermato che l’indennità di assenza dalla residenza e la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, per la loro connessione funzionale con le mansioni e per la loro erogazione continuativa, devono essere valutate ai fini della retribuzione feriale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame delle domande alla luce dei principi di diritto enunciati e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    La nozione di ferie annuali retribuite impone il mantenimento della retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore nei periodi di lavoro, per evitare che una riduzione economica dissuada dalla fruizione delle ferie.

  • art. 31, par. 2, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    È richiamato come parametro sovranazionale a sostegno del diritto a ferie retribuite effettive e non dissuasive.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato quale base interna del diritto alle ferie e alla relativa disciplina retributiva.

  • art. 36 Cost.

    È invocato in relazione alla garanzia di una retribuzione proporzionata e sufficiente.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    È richiamato in collegamento con la disciplina del riposo feriale e con l’interpretazione conforme al diritto UE.

  • art. 1418 c.c.

    È evocato dal ricorrente in relazione alla nullità delle clausole collettive incompatibili con la disciplina imperativa eurounitaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato ai fini della censura di motivazione apparente e della nullità della sentenza di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all’art. 132 c.p.c. per denunciare l’apparenza della motivazione.

  • art. 72.2 CCNL 2003

    È richiamato come disposizione collettiva da interpretare secondo il criterio conforme ai principi eurounitari sulla retribuzione feriale.

  • art. 77.2.4 CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie 20.7.2012 e 16.12.2016

    È richiamato come fonte collettiva rilevante per la determinazione della retribuzione feriale.

  • art. 34.8.4.1 dell'Accordo di Confluenza 2003

    È richiamato dal ricorrente quale fonte contrattuale rilevante per il trattamento economico da computare nelle ferie.

  • art. 31 dei contratti aziendali di Gruppo FS Italiane 2012 e 2016

    È richiamato quale fonte aziendale che disciplina le voci retributive oggetto di lite.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come criterio di interpretazione delle clausole collettive applicabili.

  • art. 1363 c.c.

    È richiamato come criterio di interpretazione sistematica delle clausole collettive applicabili.

  • art. 34.8.4.1 dell'Accordo di Confluenza 2003

    Fonte contrattuale richiamata per la disciplina della voce economica rivendicata.

Massime di principio

  • La retribuzione spettante durante le ferie annuali deve essere determinata in modo da mantenere, di regola, la retribuzione ordinaria del lavoratore, secondo un’interpretazione conforme all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della CGUE.
  • Vanno incluse nella retribuzione feriale le voci che presentano un collegamento intrinseco e funzionale con le mansioni normalmente svolte o con lo status personale/professionale del lavoratore, mentre possono essere escluse solo le somme destinate esclusivamente a rimborsare spese occasionali o accessorie.
  • La contrattazione collettiva non può essere interpretata o applicata in modo da determinare, durante le ferie, una riduzione economica idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercizio effettivo del diritto al riposo annuale.
  • Quando una voce retributiva è corrisposta con continuità e compensa specifici disagi tipici della prestazione, il giudice di merito deve verificarne la natura e la funzione concreta, senza limitarsi a qualificazioni formali o a un mero confronto tra incidenza annuale e mensile della differenza retributiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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