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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24236/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità in atto pubblico e uso di atto falso, deducendo due censure. Con il primo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva già applicata in precedenza, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto intervenire sulla circostanza aggravante. Con il secondo motivo ha censurato il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva reiterata infraquinquennale, ritenendo possibile la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudice di appello non può escludere d'ufficio la recidiva già riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato, trattandosi di potere non previsto dall'art. 597, comma 5, c.p.p.; ha inoltre ribadito che la recidiva, anche se già applicata in altro processo per fatti diversi, può essere nuovamente applicata. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretto il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata infraquinquennale, per il divieto posto dall'art. 69, comma 4, c.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto di condanna di merito.

  • art. 482 c.p.

    Norma sulla falsità commessa dal privato richiamata in combinazione con l'art. 477 c.p. per il titolo di reato contestato.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato

    Delimita in modo tassativo il potere del giudice di appello di intervenire d'ufficio sulla pena; non consente di rimuovere la recidiva in assenza di devoluzione sul punto.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Prevede il regime della recidiva reiterata infraquinquennale rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Stabilisce il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva nei casi previsti dall'art. 99, comma 4, c.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la recidiva già riconosciuta in primo grado non può essere esclusa d'ufficio dal giudice se l'imputato non ha proposto uno specifico motivo di appello sul punto, poiché l'intervento officioso sulla pena è consentito solo nei limiti tassativi stabiliti dall'art. 597, comma 5, c.p.p.
  • La recidiva può essere nuovamente applicata anche se l'imputato è già stato in passato destinatario di analoga contestazione o applicazione in altro procedimento, non essendo preclusa da una precedente dichiarazione di recidiva.
  • Quando ricorre la recidiva reiterata infraquinquennale, opera il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva previsto dall'art. 69, comma 4, c.p., sicché il giudice non può riconoscere un giudizio di bilanciamento favorevole all'imputato.
  • Il ricorso per cassazione che riproponga censure manifestamente infondate sul trattamento sanzionatorio può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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