Cassazione Civile, Ordinanza n. 04534/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, commi 4 e 5, della l. n. 1338/1962, proposta da un lavoratore per coprire un periodo di attività svolta come coadiuvante nell'impresa diretto-coltivatrice del padre, rimasto privo di contribuzione o con contribuzione prescritta. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto solo in parte; la corte d'appello aveva poi ampliato l'accoglimento, ritenendo irrilevante la frequenza scolastica del lavoratore ai fini della prevalenza dell'attività agricola e reputando non necessario provare un corrispettivo monetario, sul presupposto della convivenza familiare e della comunione tacita familiare. L'INPS ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 13 l. n. 1338/1962 per avere la corte d'appello fondato il riconoscimento sulla sola prova presuntiva della retribuzione, senza accertare la prova scritta dell'esistenza e durata del rapporto di lavoro e della sua subordinazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancanza di prova documentale del rapporto e della retribuzione; 3) violazione dell'art. 13 l. n. 1338/1962 per avere la corte d'appello applicato l'istituto della comunione tacita familiare, non più operante dopo la riforma del diritto di famiglia, e per non avere richiesto la prova della retribuzione, almeno per il periodo successivo al 23 settembre 1975, in cui doveva eventualmente rilevare l'impresa familiare ex art. 230-bis c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi rilevanti del ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione perché riesamini il merito applicando il principio per cui, ai fini della costituzione della rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti, non è sufficiente la prova per presunzioni: occorre la prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro e della sua qualificazione in termini di subordinazione, oltre alla prova della retribuzione dovuta quando il periodo considerato sia successivo alla soppressione della comunione tacita familiare. La Cassazione ha quindi ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso tali requisiti probatori e ha demandato al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13, commi 4 e 5, l. n. 1338/1962
prova scritta; costituzione della rendita vitalizia
la prova scritta è necessaria non solo per l'esistenza del rapporto di lavoro, ma anche per la sua qualificazione in termini di subordinazione; la prova per presunzioni non è sufficiente
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
vizio dedotto per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
vizio dedotto per omessa pronuncia
il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi di gravame specificamente dedotti
l'istituto della comunione tacita familiare è stato abrogato e non può essere applicato al periodo successivo alla riforma
segna l'abrogazione dell'art. 2140 c.c. e quindi il venir meno della comunione tacita familiare
per il periodo successivo alla riforma, il rapporto del familiare collaboratore va eventualmente valutato alla luce dell'impresa familiare e della partecipazione agli utili
Massime di principio
- In tema di costituzione della rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti, la prova scritta richiesta dalla legge riguarda sia l'esistenza del rapporto di lavoro sia la sua natura subordinata; non è sufficiente una dimostrazione solo presuntiva.
- Nel lavoro prestato nell'ambito familiare, la difficoltà di individuare un corrispettivo in denaro non elimina l'onere di provare documentalmente i presupposti del rapporto ai fini del riscatto contributivo.
- Dopo l'abrogazione della comunione tacita familiare, non è possibile fondare il diritto alla rendita vitalizia su quel modello familiare; per i periodi successivi alla riforma occorre considerare, ove rilevante, la disciplina dell'impresa familiare.
- Il giudice di merito deve esaminare specificamente i motivi di gravame relativi alla mancanza di prova del rapporto e della retribuzione, altrimenti incorre in vizio di omessa pronuncia.
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