Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04365/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse scrutinabile in sede di legittimità perché diretto a contestare una valutazione di merito sul bilanciamento delle circostanze. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, sostenendo in sostanza che la valutazione compiuta dal giudice di merito sul trattamento sanzionatorio fosse erronea. La Corte ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, investiva in realtà una valutazione di merito non deducibile in sede di legittimità, poiché il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. Nel caso concreto, il giudice di appello aveva richiamato le peculiari modalità del fatto e aveva ritenuto equivalenti le attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, con motivazione ritenuta adeguata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 69 cod. pen.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, quando sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, non è sindacabile in cassazione; la valutazione di equivalenza tra attenuanti e aggravanti rientra nel merito.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al merito e non è normalmente riesaminabile in cassazione, salvo che la motivazione sia mancante, illogica o giuridicamente viziata.
  • Quando il giudice di merito dia conto in modo congruo delle ragioni della scelta di equivalenza tra circostanze eterogenee, valorizzando le modalità concrete del fatto e la gravità della condotta, la decisione è insindacabile in sede di legittimità.
  • Una doglianza che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa ponderazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile se si risolve in una censura di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.