Cassazione Civile, Ordinanza n. 16573/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di rettifica catastale relativo a un locale sito in Favara, classificato nella categoria C/1. A seguito di procedura DOCFA, il contribuente aveva proposto la classe 2 e una determinata rendita, ma l'amministrazione aveva attribuito la classe 6 e una rendita più elevata. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che la motivazione dell'avviso fosse insufficiente e non potesse essere integrata con le controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 1, comma 2, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato come illegittima una motivazione che, invece, era già adeguata e che le controdeduzioni processuali non integravano postumamente l'atto, ma servivano solo a difenderne la correttezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso di classamento effettuato in esito a procedura DOCFA, quando l'amministrazione non disattende i dati di fatto forniti dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente ai fini dell'attribuzione della classe e della rendita, è sufficiente una motivazione sintetica conforme allo standard previsto dalla normativa catastale. Ha inoltre precisato che le controdeduzioni in giudizio non possono sanare una motivazione carente, ma possono essere utilizzate per difendere in giudizio un atto già adeguatamente motivato, anche con nuovi argomenti o documenti rilevanti sul piano probatorio. Poiché l'avviso conteneva una motivazione ritenuta congrua e riferita a verifiche e metodologie comparative, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, commi 1 e 2, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
"Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ... contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale"
Nella procedura DOCFA la dichiarazione del contribuente consente l'attribuzione della rendita senza sopralluogo; se l'ufficio si limita a una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, la motivazione dell'avviso può essere sintetica, mentre serve una motivazione più analitica solo se i dati di fatto dichiarati vengono disattesi.
art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato come base normativa della dichiarazione di variazione catastale da cui origina l'accertamento.
art. 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato come disposizione regolatrice delle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane.
art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514
Richiamato quale norma di modifica del quadro normativo catastale applicabile alla dichiarazione di variazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130
Indicato come base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'avviso di rettifica è sufficientemente motivato quando l'ufficio conferma i dati oggettivi dichiarati dal contribuente ma ne offre una diversa valutazione tecnica, attribuendo una classe e una rendita differenti.
- La motivazione dell'atto catastale deve essere più approfondita solo quando l'amministrazione contesta o disattende specifici elementi di fatto indicati dal contribuente, perché in tal caso occorre indicare puntualmente le difformità rilevate per consentire la difesa e delimitare il thema decidendum.
- Le controdeduzioni e i documenti prodotti in giudizio dall'amministrazione non possono sanare una motivazione originariamente carente dell'atto impugnato; possono però essere utilizzati per sostenere la legittimità di un atto già adeguatamente motivato e per sviluppare la difesa sul piano probatorio.
- In materia di revisione catastale, la distinzione decisiva è tra integrazione postuma della motivazione, vietata, e difesa processuale della motivazione già esistente, consentita anche mediante ulteriori argomentazioni o documenti rilevanti.
- Quando la CTR fonda l'annullamento sulla presunta insufficienza della motivazione senza verificare se l'ufficio si sia limitato a una rivalutazione tecnica dei dati dichiarati, la decisione è censurabile per violazione delle regole sul contenuto motivazionale dell'avviso DOCFA.
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