Cassazione Civile, Ordinanza n. 22021/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di un imprenditore agricolo volta a ottenere la restituzione di somme pari a euro 9.215,26, oltre interessi, che il giudice di primo grado gli aveva riconosciuto a titolo di recupero di aiuti eurounitari per gli anni 2015 e 2016 destinati alle imprese agricole operanti in zone svantaggiate e che la Regione aveva illegittimamente recuperato mediante compensazione con contributi dovuti per annualità successive. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Milano, su impugnazione della Regione, aveva invece rigettato la domanda. Contro tale sentenza l'interessato proponeva ricorso per cassazione articolato in sedici motivi. Prima della camera di consiglio, però, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, rilevando che altre impugnazioni analoghe erano state già rigettate dalle Sezioni Unite, e chiedendo la compensazione delle spese. La Regione depositava a sua volta atto di presa d'atto della rinuncia, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e dichiarando di non avere più interesse a un eventuale ricorso incidentale condizionato, peraltro non proposto.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso intervenuta prima dell'udienza camerale e accettata dalla controricorrente. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 390 c.p.c. e ha osservato che, per effetto dell'accettazione della rinuncia, non occorreva provvedere sulle spese processuali, poiché l'art. 391, comma 4, c.p.c. preclude la condanna del rinunciante alle spese in tale ipotesi. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adunanza camerale
La rinuncia al ricorso, se depositata prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del procedimento di cassazione.
preclude la condanna del rinunciante alle spese
L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente impedisce la condanna del ricorrente rinunciante al pagamento delle spese del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicabile esclusivamente in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, perché la norma presuppone soltanto il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- L'accettazione della rinuncia esclude la condanna del ricorrente alle spese processuali.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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