Cassazione Penale, Sentenza n. 19215/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva quattro censure: (1) vizi procedurali per errata celebrazione dell'udienza di appello del 22.4.2021 in pubblica udienza e in assenza dell'imputato e del suo difensore, nonostante le conclusioni fossero state presentate per via telematica (richiamando la disciplina emergenziale ex d.l. 149/2020 e d.l. 137/2020 conv. con l. 176/2020); si denunciava anche l'ammissione della parte civile Maselli Alessandra che risultava già assolta con sentenza non impugnata; (2) vizio di motivazione sulla valutazione della prova in relazione al delitto di violenza privata (art. 610 c.p.); (3) violazioni di norme procedurali relative alla formazione del contraddittorio e agli atti introduttivi; (4) mancato riconoscimento della estinzione del reato di lesioni personali per remissione della querela da parte della persona offesa (Maselli Andrea) e mancato riconoscimento, in subordine, della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: a) ha dichiarato estinto il reato di lesioni personali (capo B) per intervenuta remissione della querela, accettata dall'imputato, e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel reato; b) ha rilevato la nullità a regime intermedio per la celebrazione dell'udienza di appello in assenza dell'imputato e del difensore, con conseguente annullamento con rinvio della restante parte della sentenza e trasmissione per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno; le altre censure sono state assorbite o non rilevanti dopo tali decisioni.
Norme richiamate
art. 648, comma 2, codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente tra le norme procedurali invocate; la Corte ha considerato i profili processuali complessivi e l'insorgenza di nullità di ordine generale connessa alla mancata partecipazione dell'imputato e del difensore
art. 179, comma 1, codice di procedura penale
Citato come norma di garanzia relativa all'intervento e alla rappresentanza delle parti; la Corte ha ritenuto violata la tutela del contraddittorio quando l'udienza è stata celebrata senza che l'imputato e il suo difensore fossero informati
art. 23 del d.l. 149/2020
Riferimento alla disciplina emergenziale per il contesto pandemic: la Corte esamina la compatibilità delle procedure emergenziali con le garanzie difensive e conclude che la celebrazione di udienza orale senza adeguata informazione alle parti che non avevano richiesto la trattazione orale produce nullità a regime intermedio
art. 23-bis del d.l. 137/2020, conv. l. 176/2020 (e successive disposizioni di conversione)
Disciplinava il procedimento d'appello in periodo emergenziale prevedendo, di regola, decisione in camera di consiglio con contraddittorio cartolare salvo richiesta di discussione orale; la Corte ha interpretato la norma in modo da imporre che la richiesta di discussione orale attivi obblighi di informazione per garantire il contraddittorio, altrimenti si determina nullità
art. 178, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
Norma sulla nullità a regime intermedio relativa all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle parti private; la Corte ha qualificato la violazione come nullità applicabile quando l'udienza è tenuta in assenza dell'imputato e del difensore senza rituale informazione
art. 180, codice di procedura penale
Richiamato in connessione con l'art. 178 per la disciplina delle nullità e per sostenere la necessità di annullamento in presenza della violazione del diritto di difesa
art. 582, comma 2, codice penale
Stabilisce la procedibilità a querela per il reato di lesioni volontarie: la Corte ha ritenuto che la remissione della querela estingue il reato procedibile a querela e impone l'annullamento senza rinvio
art. 129, comma 2, codice di procedura penale
La Corte ricorda che l'estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo
Richiamato dal ricorrente come possibile causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: la Corte non ha ritenuto necessario decidere nel merito dopo aver disposto l'annullamento e il rinvio per le ragioni processuali indicate
Massime di principio
- La remissione della querela, validamente resa e accettata, estingue il reato procedibile a querela e deve essere dichiarata anche dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo.
- In periodo di disciplina processuale 'emergenziale' (es. disposizioni Covid), la richiesta di discussione orale da parte di una parte impone alla corte di adottare cautele per informare le altre parti; se l'udienza orale si svolge senza che parti non richiedenti siano state ritualmente edotte e questo le priva della partecipazione, sorge una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p.
- La difesa che non abbia chiesto espressamente la comparizione deve comunque essere informata della convocazione per trattazione orale; la mancata comunicazione può comportare annullamento e rinvio.
- Quando una nullità di ordine generale (es. violazione del diritto di difesa per mancata partecipazione dell'imputato/difensore) è rilevata, il giudice di legittimità può annullare con rinvio la sentenza per permettere il riesame con rispetto del contraddittorio.
- La rilevazione di estinzione del reato per remissione di querela prevale su altre questioni processuali e sostanziali, perciò va verificata sempre tempestivamente nei ricorsi di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19137/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19138/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19145/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19177/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19178/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19180/2022 del 16/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →