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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23609/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I lavoratori avevano agito per ottenere il pagamento del premio aziendale (VAP) per gli anni 2016-2017 e del sistema incentivante (DPO) per il medesimo periodo. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, nulla la clausola del contratto integrativo aziendale che prevedeva il VAP in misura fissa anche in caso di perdite, perché incompatibile con la disciplina bancaria sui sistemi di remunerazione e incentivazione e con la finalità di contenimento dei rischi; dall'altro, non dovuto il DPO per mancata predeterminazione degli obiettivi, elemento costitutivo dell'incentivo. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 48 CCNL applicabile, dell'art. 53 TUB e della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, contestando la qualificazione di nullità della clausola del CIA sul VAP; (2) violazione di legge, dell'art. 360 n. 4 e/o n. 5 c.p.c. e del principio di non contestazione con riferimento al DPO, sostenendo che il fatto costitutivo della domanda non era stato contestato dalla banca.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la doglianza nella parte in cui pretendeva di denunciare violazione di legge rispetto a un contratto integrativo aziendale, il cui تفسير è invece riservato al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale; nel merito ha comunque confermato la correttezza dell'interpretazione della clausola come vietata dalla normativa bancaria, che esclude forme di retribuzione variabile garantita e mira a contenere i rischi del sistema bancario. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura inammissibile per commistione di diversi vizi in un unico motivo e, comunque, per mancato rispetto dell'onere di specifica critica in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., non essendo state indicate le divergenze tra le ragioni delle due decisioni di merito. È stata quindi confermata la soccombenza dei lavoratori, con condanna alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 48 CCNL ABI

    Richiamato dai ricorrenti come parametro contrattuale del premio aziendale; non è norma di legge e la sua interpretazione è riservata al giudice di merito come contratto collettivo di diritto comune.

  • art. 53 TUB

    È letto come norma posta a presidio della sana e prudente gestione bancaria e del contenimento dei rischi, comprensiva dei sistemi di remunerazione e incentivazione; consente di invalidare clausole che prevedano retribuzioni variabili garantite o non coerenti con la disciplina di vigilanza.

  • Circolare Banca d'Italia n. 285/2013

    È considerata espressione della regolazione di vigilanza sui sistemi di remunerazione e incentivazione, rilevante nel valutare la validità della clausola contrattuale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente che prospetti vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che siano diverse.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio processuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente formulata in modo promiscuo.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per vizio motivazionale, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per commistione di censure e per difetto dei requisiti richiesti in caso di doppia conforme.

  • art. 13 d.p.r. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 22, comma 2, lett. a), n. 1, l. n. 217 del 2011

    Richiamato come norma che ha attribuito e chiarito i poteri regolamentari della Banca d'Italia in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione.

  • d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    art. 53, comma 1, lett. d)

    È la base normativa del potere regolamentare in materia bancaria e di remunerazione/incentivazione, anche in raccordo con la disciplina eurounitaria.

  • direttiva 2013/26/UE

    È citata come parte del quadro eurounitario richiamato dalla corte territoriale per valutare la compatibilità della clausola del CIA.

  • direttiva 2010/76/CE

    Richiamata come fonte di attuazione delle regole sui meccanismi di remunerazione idonei a evitare assunzione di rischi eccessivi.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una clausola contenuta in un contratto integrativo aziendale o in un contratto collettivo di diritto comune costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Nella disciplina bancaria, le norme e le disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione possono rendere nulla la clausola che preveda forme di retribuzione variabile garantita o automatiche, se non coerenti con la finalità di contenimento dei rischi e con la stabilità patrimoniale dell'intermediario.
  • Il principio di non contestazione non consente di superare la verifica dei presupposti costitutivi del diritto azionato quando l'elemento dedotto sia comunque oggetto di valutazione in fatto e la censura in cassazione sia proposta in modo promiscuo e indistinto.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione che denunci un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente le divergenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRConto correnteImpugnazioni
RamiLavoroBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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