Cassazione Penale, Sentenza n. 13772/2024 del 04/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco Rizza per il delitto di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, per difetto della condizione di procedibilitaà (mancata querela della persona offesa entro il termine di legge). Il PM ha sostenuto che in udienza, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., era stata contestata anche l'aggravante della sottrazione di un bene destinato a pubblico servizio (Italgas), circostanza che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio in base all'art. 624, comma 3 c.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, e che la contestazione suppletiva poteva essere effettuata fino alla chiusura del dibattimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che l'originaria imputazione non aveva contestato l'aggravante relativa alla natura pubblica del servizio e che non sussisteva una contestazione in fatto sufficientemente precisa. Pur riconoscendo che la contestazione suppletiva di un'aggravante in linea di principio puoò avvenire fino alla conclusione del dibattimento, la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Domingo) secondo cui il potere di contestare efficacemente un'aggravante si arresta quando eò venuta meno la condizione di procedibilitaà (es. per decorso del termine di querela) che impone al giudice la pronuncia di non doversi procedere. Poicheè intervenuto il venir meno della condizione di procedibilitaà prima della contestazione suppletiva del 30/06/2023, la contestazione tardiva non poteva far rinascere l'azione penale; pertanto il rigetto della prosecuzione del procedimento eò stato confermato.
Norme richiamate
Riferimento alla facoltaà del pubblico ministero di formulare contestazioni in udienza; nel caso la Corte ha ritenuto che la contestazione invocata in udienza non abbia efficacemente aggiunto l'aggravante relativa alla destinazione del bene a pubblico servizio
art. 624 cod. pen., comma 3 (modificato dal d.lgs. n. 150/2022, art. 2, lett. i)
art. 2, lett. i) del d.lgs. n. 150 del 2022
La modifica rende procedibile d'ufficio il furto quando il bene eò destinato a pubblico servizio; tuttavia l'operativitaà dell'effetto procedibile richiede che la circostanza aggravante sia stata validamente contestata in tempo utile
Fissazione del termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa; il decorso di tale termine ha determinato il venir meno della condizione di procedibilitaà originaria nel presente caso
art. 112 Cost.
Principio costituzionale dell'obbligo di esercizio dell'azione penale richiamato dalla difesa dell'ammissibilitaà delle contestazioni suppletive, ma la Corte ha indicato che tale principio non puoò prevalere sulle condizioni di procedibilitaà e sui termini che ne determinano la cessazione
Obbligo del giudice di pronunciare non doversi procedere quando viene meno la condizione di procedibilitaà; una contestazione sopravvenuta non puoò evitare tale pronuncia se la condizione era ormai venuta meno
Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)
Definizione del concetto di contestazione in fatto: deve riportare in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, per consentire all'imputato di esercitare la difesa; nel caso la contestazione originaria non aveva tale precisione circa la natura pubblica del servizio
Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023 (Domingo)
Principio secondo cui il potere di contestare efficacemente un'aggravante si arresta quando eò maturata una condizione che impone al giudice la pronuncia di non doversi procedere (es. decorso di termini o prescrizione); una contestazione successiva non fa rinascere l'azione penale
Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)
Richiamo dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale come fondamento delle contestazioni suppletive, ma subordinato alle condizioni procedurali
Sez. U, n. 12233 del 25/01/2005 (PG in proc. De Rosa)
Principio che la decisione di non doversi procedere deve essere adottata nel rispetto del contraddittorio con il Pubblico Ministero; qui la Corte ha rilevato che tale requisito non puoò valere a favore di una contestazione sopravvenuta dopo la perdita della condizione di procedibilitaà
Massime di principio
- La contestazione suppletiva di un'aggravante in linea di principio puoò essere formulata fino alla chiusura del dibattimento, ma non puoò far rinascere l'azione penale se, prima della sua formulazione, eò venuta meno la condizione di procedibilitaà (es. per decorso del termine di querela).
- Percheò una circostanza aggravante sia efficacemente presa in considerazione occorre che sia contestata in modo chiaro e preciso, o nella forma normativa o mediante una contestazione in fatto che descriva con sufficiente determinazione gli elementi rilevanti per la difesa.
- Il principio costituzionale dell'obbligo di esercizio dell'azione penale non consente di oltrepassare termini e condizioni di procedibilitaà che, una volta venuti meno, impongono al giudice la pronuncia di non doversi procedere.
- Se eò necessaria la querela della persona offesa per la procedibilitaà del reato, il mancato esercizio nei termini previsti impedisce che successive contestazioni suppliscano a tale mancanza.
- I pubblici ministeri devono assicurare che, se si fonda la procedibilitaà su una circostanza aggravante introdotta da una modifica normativa, la stessa sia contestata tempestivamente e con sufficiente precisione, per evitare l'eventuale esclusione della prosecuzione del procedimento.
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