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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34981/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 20 gennaio 2026, aveva concesso la liberazione condizionale a un condannato all’ergastolo, in espiazione della pena dal 1996 e ammesso alla semilibertà dal 2019, sottoponendolo alla libertà vigilata per cinque anni e a prescrizioni. Le condanne riguardavano associazione di stampo mafioso, reati in materia di armi, falsità materiale, estorsione aggravata e tre omicidi in concorso. Il Procuratore generale ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 176 c.p., 4-bis ord. pen. e 27 Cost., sostenendo che non fosse stata dimostrata la certezza del ravvedimento, l’effettiva rescissione dei legami con la criminalità organizzata e la cessazione della pericolosità qualificata; con il secondo ha denunciato motivazione apparente e illogica sull’esclusione della pericolosità, lamentando che il Tribunale non avesse indicato dati concreti idonei a superare la presunzione di persistente pericolosità, né considerato adeguatamente l’operatività del sodalizio mafioso, i pareri contrari della D.D.A. e della D.N.A. e l’inadempimento delle obbligazioni civili verso le vittime. Il ricorso evidenziava inoltre contatti con un esponente mafioso e l’assenza di iniziative fattive verso le famiglie delle vittime. La difesa ha chiesto il rigetto richiamando il percorso trattamentale, i permessi premio e l’assenza di elementi concreti attestanti contatti attuali con la criminalità organizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico, perché si limitava ad affermare la mancanza dei requisiti per la liberazione condizionale senza un adeguato supporto argomentativo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non si era confrontato efficacemente con la motivazione del Tribunale e con il dato, rimasto incontestato, che i contatti con l’esponente mafioso risalivano al 2011. Il Tribunale aveva considerato l’impossibilità di collaborazione, essendo i fatti già interamente accertati; l’avvio del pagamento rateale delle spese di giustizia; le missive e le offerte risarcitorie, rifiutate dai familiari delle vittime; il volontariato, il lavoro, la condotta carceraria, il percorso di studio e l’assenza di ulteriori carichi pendenti; nonché il completo ravvedimento e i permessi fruiti senza conseguenze negative. La Corte ha giudicato la motivazione coerente con le risultanze e ha ritenuto che le censure proponessero soltanto una diversa lettura dei fatti, senza individuare illogicità manifeste o contraddizioni. La liberazione condizionale e le relative prescrizioni restano pertanto ferme.

Norme richiamate

  • art. 176 c.p.

    La nozione di «ravvedimento», rilevante in punto di concessione dell’istituto della liberazione condizionale, abbraccia l’insieme dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato, entro l’arco temporale coperto dall’espiazione della pena, che siano obiettivamente atti a evocare - anche alla luce del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero - la sussistenza di una convinta rivisitazione critica delle pregresse scelte criminali, oltre ad essere idonei a consentire - in termini di certezza, o almeno di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza - la formulazione di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico, in ordine alla pragmatica conformazione della futura condotta di vita del soggetto, all'osservanza della legge penale in precedenza violata.

    Il ravvedimento richiesto per la liberazione condizionale si accerta sulla base della condotta concretamente tenuta durante l’espiazione e del percorso rieducativo, dai quali deve emergere una revisione critica delle scelte criminali e una prognosi affidabile, prossima alla certezza, di futura osservanza della legge.

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    Il Tribunale di sorveglianza deve fondare le proprie valutazioni, in ordine alla valenza del già effettuato percorso trattamentale, sulle relazioni provenienti dagli organi ai quali è demandata l'osservazione del condannato, senza però essere vincolato dal tenore dei pregressi giudizi; compete poi al medesimo giudice, dovendosi prescindere da ogni forma di automatismo, ogni definitiva valutazione, in ordine alla pregnanza e concludenza dell'operato percorso di revisione critica del vissuto criminale.

    Anche in presenza di condanne per reati ostativi, la valutazione del percorso trattamentale e dei presupposti della liberazione condizionale spetta al giudice di sorveglianza, che considera le relazioni degli organi di osservazione senza esserne vincolato e deve evitare automatismi.

  • art. 27 Cost.

    Laddove il carico di pregiudizio, oltre che la gravità dei reati perpetrati dal condannato, non siano intrinsecamente ostativi, in presenza dei presupposti di legge, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementi rappresentano il momento iniziale della valutazione della personalità del condannato, al fine di accertarne il ravvedimento.

    La gravità dei reati e i precedenti costituiscono elementi iniziali, e non ragioni automaticamente ostative, della valutazione individualizzata del ravvedimento e del percorso del condannato.

Massime di principio

  • Il ravvedimento necessario per la liberazione condizionale va desunto dall’insieme dei comportamenti esteriorizzati durante l’espiazione e dal percorso trattamentale; tali elementi devono consentire di riconoscere una convinta revisione critica delle scelte criminali e formulare una prognosi seria e affidabile di futura osservanza della legge, con un grado di certezza o di elevata probabilità prossimo alla certezza.
  • Il giudice di sorveglianza valuta autonomamente le relazioni degli organi di osservazione e il percorso trattamentale, senza automatismi e senza essere vincolato dalle valutazioni pregresse; la decisione sulla pregnanza del ravvedimento compete al giudice.
  • La gravità dei reati e il carico dei precedenti, quando non siano per legge intrinsecamente ostativi, impongono una valutazione tanto più rigorosa e approfondita del comportamento durante l’espiazione, ma non sostituiscono l’accertamento individualizzato del ravvedimento.
  • La censura di legittimità sulla motivazione in tema di pericolosità non è idonea a ottenere l’annullamento se si limita a richiamare valutazioni contrarie o a proporre una diversa lettura delle risultanze, senza misurarsi con gli argomenti decisivi del giudice di sorveglianza e senza indicare specifiche illogicità manifeste o contraddizioni.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale

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