Cassazione Penale, Sentenza n. 39342/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna di Arcangelo Pisano per omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale in relazione all'investimento di un pedone sulle strisce pedonali. Si contestava in particolare: (a) la ricostruzione del sinistro effettuata dalla Corte d'appello, rilevando presunte discrasie tra deposizioni e rilievi tecnici sul punto d'urto e sulla dinamica; (b) la mancata revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nonostante la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, rispetto al quale era stata applicata la sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché consiste in mera riproposizione di censure di merito già affrontate e respinte in appello (critica valutativa dei fatti e della prova, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata dal giudice di merito). Ha invece accolto il secondo motivo: la sospensione della patente era stata applicata solo con riferimento al reato di cui all'art. 189, comma 6, dichiarato estinto per prescrizione; la Corte territoriale avrebbe dovuto revocare la sanzione amministrativa accessoria o disporre la sua eliminazione, e pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicazione della sospensione della patente. È stata disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Napoli per gli eventuali provvedimenti di competenza. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 189, comma 6, Codice della Strada
Il reato disciplinato da questa norma è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale; poiché la sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) era stata applicata con specifico riferimento a tale reato, la sua estinzione impone la revoca/eliminazione della sanzione amministrativa correlata.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per motivare l'inammissibilità del primo motivo: la Cassazione non ammette censure che si limitino a riproporre critica di merito già decisa dal giudice di merito o che non svolgano la funzione tipica di una critica giuridicamente rilevante alla motivazione impugnata.
art. 620, lett. l, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di annullare la sentenza limitatamente alla parte viziata; qui è stato utilizzato per eliminare la sanzione amministrativa accessoria senza rinvio.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in ordine all'enunciazione dei motivi di ricorso e relativa esposizione; la sua menzione delimita l'oggetto dei motivi proposti in cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per rinnovare critiche di merito già valutate e respinte dal giudice di merito: i motivi devono essere specifici e prospettare vizio di diritto o palese illogicità della motivazione.
- Le sanzioni amministrative accessorie applicate in dipendenza di reati devono essere eliminate se il reato di riferimento è dichiarato estinto per prescrizione; il giudice penale che dichiara l'estinzione deve pronunciarsi anche sulla sanzione accessoria o determinare gli atti da compiere (es. trasmissione al Prefetto).
- Le doglianze sulla valutazione delle prove testimoniali o tecniche sono tipicamente questioni di merito: sono inammissibili in cassazione se la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifestamente illogica.
- La Cassazione può disporre l'annullamento parziale della sentenza quando il vizio riguarda solo una misura accessoria e non richiede nuovi accertamenti di fatto; in tal caso può eliminare la sanzione senza rinvio e disporre comunicazioni agli organi amministrativi competenti.
- In procedimenti per reati stradali, è importante distinguere tra profili penali (es. responsabilità per omicidio colposo) e conseguenze amministrative (sospensione patente): la sorte dell'una può dipendere da escussioni temporali diverse (prescrizione) e va trattata specificamente in sentenza.
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