Cassazione Civile, Ordinanza n. 36409/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La lite trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un socio di una cooperativa edilizia per il pagamento di euro 939, somma indicata come quota di spettanza del socio sul contributo pubblico erogato dal Ministero alla cooperativa. La cooperativa ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo. Il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Roma, sezione imprese, e la causa è stata riassunta davanti a tale ufficio. Dinanzi al Tribunale, il socio ha chiesto di sollevare conflitto/regolamento di competenza, sostenendo che fosse funzionalmente competente il giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo a decidere sull'opposizione e che comunque non ricorressero i presupposti della competenza della sezione specializzata in materia di imprese. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di regolamento d'ufficio, ha ritenuto non decisiva la propria ordinanza e ha disposto la prosecuzione del giudizio. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per regolamento di competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale non contenesse una statuizione definitiva sulla competenza, né avesse rimesso la causa in decisione previa precisazione delle conclusioni di merito; il provvedimento si era limitato a respingere la richiesta di sollevare regolamento di competenza d'ufficio e a disporre la prosecuzione del giudizio davanti a sé. In base al principio richiamato, un tale provvedimento non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., salvo che il giudice esprima in modo inequivoco e incontrovertibile la volontà di decidere definitivamente la questione di competenza. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
La richiesta del ricorrente di sollevare regolamento di competenza d'ufficio è stata ritenuta non ammissibile nel caso concreto, poiché mancava una decisione definitiva sulla competenza.
Richiamato per la riassunzione della causa dinanzi al giudice ritenuto competente dopo la declinatoria del giudice di pace.
Il Tribunale ha assegnato alle parti i termini per le memorie e ha rinviato l'udienza per l'istruzione, indice della prosecuzione del giudizio e non di una decisione definitiva sulla competenza.
Il regolamento di competenza è stato escluso perché il provvedimento impugnato non aveva natura decisoria definitiva sulla competenza.
art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003
Norma richiamata dal giudice di pace per affermare la competenza del Tribunale, sezione imprese, in ragione del rapporto tra socio e cooperativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione all'importo del contributo unificato dovuto in caso di raddoppio.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza non è esperibile contro un'ordinanza che si limiti a respingere l'istanza di rimessione d'ufficio o l'eccezione di incompetenza, se il giudice non abbia reso una statuizione definitiva e inequivoca sulla competenza.
- Affinché un provvedimento sulla competenza sia immediatamente impugnabile, non basta la mera affermazione della competenza o la prosecuzione del giudizio: occorre che il giudice rimetta la causa in decisione dopo avere invitato le parti a precisare tutte le conclusioni, salvo che la decisione assuma in modo oggettivamente inequivoco carattere definitivo.
- La qualificazione del provvedimento processuale dipende dal suo contenuto effettivo e dalla sua idoneità a chiudere stabilmente la questione di competenza, non dalla sola formula utilizzata.
- Quando il giudice dispone la prosecuzione dell'istruttoria e il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., la decisione sulla competenza è normalmente priva di definitività e quindi non suscettibile di regolamento immediato.
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