Cassazione Penale, Ordinanza n. 27627/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello l'imputato aveva aderito, con rinuncia parziale ai motivi di gravame, a un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accolto dalla Corte d'appello di Roma con applicazione della pena ritenuta congrua. Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure investissero la determinazione del trattamento sanzionatorio e non profili deducibili nel ricorso contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., poiché non riguardavano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o un difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che nel concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati o su aspetti della pena che non integrino illegalità della sanzione. Poiché il ricorrente censurava soltanto la determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai suoi sensi è ammissibile solo per censure sulla volontà di aderire, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo.
Richiamato come parametro di legge nella doglianza difensiva sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche.
Indicato dalla giurisprudenza richiamata come tema non deducibile in cassazione nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p. se non nei limiti compatibili con il concordato.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato ai vizi che incidono sulla validità del consenso all'accordo, sul consenso del pubblico ministero e sulla conformità della sentenza al contenuto dell'intesa.
- Non sono deducibili in cassazione, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., le censure relative a motivi di appello rinunciati o a vizi della motivazione sulla pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Il controllo di legittimità non consente di rimettere in discussione il merito della determinazione del trattamento sanzionatorio quando questo si collochi nei limiti dell'accordo e della legalità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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