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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39800/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio. In particolare ha contestato: (i) la determinazione della pena base, ritenuta fissata in misura sensibilmente superiore rispetto al minimo edittale del più grave dei reati posti in continuazione; (ii) il quantum degli aumenti applicati per ciascuno dei reati satellite, sostenendo dunque profili di sproporzione nella commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la pena applicata, essendo essa determinata nei limiti edittali della fattispecie più grave contestata, e ha applicato il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca profili relativi alla commisurazione della pena (parametri di cui all'art. 133 c.p.) se non rientranti nelle ipotesi tassative dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Poiché il motivo proposto non rientra nei casi previsti da quel comma, la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la sentenza impugnata è stata resa in applicazione della pena concordata tra imputato e Pubblico Ministero.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione contro sentenze di patteggiamento a ipotesi tassative (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza); esclude quindi l'impugnazione in cassazione per contestazioni di mero apprezzamento sulla commisurazione della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando il motivo non rientra nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i parametri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/agggravanti, pericolosità, personalità dell'autore, equilibrio tra gravità e colpa, ecc.). La Corte ha ritenuto che i profili di commisurazione derivanti dall'applicazione di questi parametri non siano sindacabili in cassazione se non nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis.

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino), Rv. 283886-01

    Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la pena determinata entro il rispettivo limite edittale non è illegale e non giustifica, di per sé, il ricorso per cassazione volto a contestarne la commisurazione.

  • Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509

    Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509

    Giurisprudenza che chiarisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per questioni attinenti alla determinazione quantitativa della pena (parametri di cui all'art. 133 c.p.) se non ricomprese tra le eccezioni dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • La Cassazione non esamina in sede di legittimità contestazioni che riguardino la commisurazione della pena (parametri dell'art. 133 c.p.) dopo un patteggiamento, salvo che il motivo ricad a in una delle ipotesi tassative previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Se la pena concordata rientra nei limiti edittali della fattispecie più grave, non può essere impugnata in Cassazione con argomenti di eccesso di pena basati su valutazioni comparative o sulla determinazione della base e degli aumenti.
  • Per contestare la legittimità di una pena derivante da patteggiamento occorre dimostrare uno degli specifici vizi indicati dall'art. 448, comma 2-bis (ad es. difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione), altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità di procedimento ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, con conseguente condanna alle spese e, in casi del genere, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In casi simili, chi ritenga la pena sproporzionata dovrebbe valutare rimedi alternativi (es. impugnazioni o richieste motivate in fase precedente al patteggiamento, ricorso per revoca/annullamento in presenza di vizi formali o di legittimità) anziché un ricorso in Cassazione limitato a questioni di commisurazione.

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