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Ordinanza

Ordinanza n. 2350/2026 - Napoli, Sezione 4

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sul decreto reso l’8/03/2018, nel procedimento r.g. n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Napoli - terza sezione civile, depositato l’8/03/2018, notificato il 9/03/2018, munito di formula esecutiva il 28.11.2019 e notificato il 2.12.2019, che così decideva: “…omissis... b) condanna altresì il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in €. 65,00 per spese, ed in €. 915,00 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario”;

Giustizia amministrativa202400438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su decreto della Corte di Appello di Napoli recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di spese processuali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli dell'8 marzo 2018, notificato e munito di formula esecutiva, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, di somme per spese e compensi processuali, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito. Nelle more, l'art. 1, comma 817, della l. n. 207/2024 ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della l. n. 89/2001, prevedendo, per i creditori di somme liquidate ai sensi della legge stessa fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità dei commi 3 e 3-bis e stabilendo che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, non possano essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza per i successivi due anni e che quelli in corso siano sospesi.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione automatica del giudizio di ottemperanza, ritenendo applicabile al caso il combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001. La sospensione opera dal decorso dei venti giorni dall'entrata in vigore della l. n. 207/2024, avvenuta il 1° gennaio 2025, fino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione. Il Collegio ha precisato che restano impregiudicati i profili di rito, di merito e la regolazione delle spese. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., mediante presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della l. n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una sospensione automatica, per due anni dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore, dei giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti indicati dalla norma.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio sospeso mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta vieta temporaneamente l'avvio di giudizi di ottemperanza e prevede la sospensione di quelli già pendenti, il giudice amministrativo deve sospendere il giudizio senza definire, nella stessa fase, le questioni di rito, di merito e sulle spese.
  • La sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 opera automaticamente per i giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti rientranti nell'ambito temporale e oggettivo della disposizione, per il biennio decorrente dopo i venti giorni dall'entrata in vigore della norma.
  • Dopo la scadenza del periodo di sospensione, il giudizio può proseguire soltanto mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza nel termine di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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