Cassazione Penale, Sentenza n. 8763/2022 del 15/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fraumeni ha chiesto la riabilitazione dagli effetti pregiudizievoli della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (durata 2 anni e 6 mesi), a cui era stato sottoposto con decreto del Tribunale di Napoli del 14/10/2015. L'istanza di riabilitazione è stata rigettata dal medesimo ufficio giudiziario (28/01/2021) e l'opposizione avverso quel provvedimento è stata respinta con ordinanza del 22/04/2021 dalla Corte d'appello di Napoli. Fraumeni ha impugnato quest'ultima decisione dinanzi alla Corte di cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: sostiene che le frequentazioni contestate erano fugaci e casuali, che le pendenze valorizzate sono in gran parte remote e che avrebbe intrapreso un percorso di resipiscenza con attività lavorativa onesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 6/9/2011 n.159, la riabilitazione richiede non solo il decorso del termine legale (3 o 5 anni a seconda della pericolosità) ma anche la prova costante ed effettiva di buona condotta. La Corte d'appello ha ritenuto provato che Fraumeni non ha fornito tale prova: non ha dimostrato l'avvio di una regolare attività lavorativa e, tra il 2016 e il 2020, ha mantenuto frequenti contatti con soggetti pregiudicati (anche coinvolti in reati associativi e contrabbando), risultando inoltre tuttora sottoposto a due procedimenti penali. La valutazione di merito della Corte d'appello è stata ritenuta logica e coerente; le censure del ricorrente, basate su rivendicazioni di occasionalità degli incontri, sono state ritenute inidonee a scalfire il convincimento dei giudici della prevenzione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 70
subordina la riabilitazione del soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale, oltre che al decorso di un lasso temporale minimo..., all'avere l'istante dato, durante l'intero periodo, prova costante ed effettiva di buona condotta
La norma richiede, oltre al decorso del termine minimo (3 anni per pericolosità generica, 5 per pericolosità qualificata), prove effettive e costanti di buona condotta; non è sufficiente la mera astensione da reati, ma occorrono comportamenti che dimostrino rispetto continuativo delle regole di convivenza e il distacco dalle relazioni criminali.
codice di procedura penale, artt. 666 e 667
Norme procedurali relative al procedimento in materia di misure di prevenzione e all'opposizione: sono il fondamento procedurale dell'opposizione che Fraumeni aveva proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per ritenere a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
la prova costante ed effettiva di buona condotta ... implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale
La giurisprudenza di legittimità richiede un ravvedimento processualmente certo e storicamente costante: valutazione ampia della personalità, tenendo conto di lavoro stabile, distacco da ambienti criminosi e assenza di condotte o frequenze negative.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che, nel caso di specie, non si ravvisa colpa grave della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò incide sull'entità delle sanzioni economiche applicate.
Massime di principio
- Per ottenere la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 159/2011 non basta la semplice cessazione della misura o la mancata commissione di nuovi reati: è necessario dimostrare "prova costante ed effettiva di buona condotta" per tutto il periodo richiesto (3 o 5 anni a seconda dei casi).
- Elementi utili a dimostrare la buona condotta includono documentazione di stabile e regolare impiego, iniziative di reinserimento sociale, assenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati e archiviazione/assenza di nuovi procedimenti penali.
- Frequentazioni ripetute, anche se formalmente “in luoghi di residenza”, e la sussistenza di procedimenti penali in corso possono compromettere la prova della riabilitazione; non sono decisive le sole affermazioni di occasionalità se contrastate da riscontri investigativi.
- In sede di impugnazione il sindacato sulla valutazione del fatto effettuata dai giudici di merito è limitato: la Cassazione non riesamina i fatti a meno che non sussistano profili di violazione di legge o manifesta illogicità; quindi è fondamentale produrre prove concrete e documentali già in primo grado/opposizione.
- Quando si contesta un provvedimento di rigetto della riabilitazione, conviene focalizzarsi su prove positive di cambiamento (contratti di lavoro, certificazioni di percorsi riabilitativi, testimonianze verificabili) e, se possibile, contestare specificamente la rilevanza probatoria delle singole emergenze istruttorie indicate dal giudice.
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