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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19825/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per l'importo di Euro 130.797,85 relativo a sanzioni IVA, importo rideterminato dopo il parziale accoglimento del ricorso proposto contro il precedente avviso di accertamento. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società e rideterminato la sanzione in Euro 96.887,33; la CTR aveva confermato, ritenendo corretta l’individuazione dell’importo base su cui applicare la maggiorazione del 25% prevista per concorso di violazioni e continuazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 8, e 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente individuato la sanzione più grave sulla quale applicare gli aumenti. La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso non era stato notificato all’agente della riscossione, ma ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio perché il ricorso era manifestamente infondato/inammissibile. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di autosufficienza, non specificamente rivolto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in sostanza, volto a censurare un errore di fatto, eventualmente deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la censura non contenesse una compiuta ricostruzione dei fatti e degli atti rilevanti, non riportasse il contenuto della cartella né i dati necessari per verificare il calcolo delle sanzioni, e non sviluppasse una critica puntuale alla decisione della CTR. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza sembrava in realtà denunciare un errore di fatto. Conseguentemente, ha condannato l’Agenzia alla rifusione delle spese di cassazione in favore della società resistente e ha escluso, per l’Amministrazione dello Stato esonerata dal contributo unificato, l’obbligo di versare l’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La censura per violazione di legge deve essere specifica e deve dimostrare in che modo la decisione impugnata contrasti con le norme invocate; non è sufficiente un richiamo generico alle disposizioni.

  • art. 366 c.p.c.

    principio di autosufficienza; principio di specificità

    Il ricorso deve contenere l’esposizione completa degli atti e dei documenti rilevanti e deve articolare motivi specifici e intellegibili, tali da consentire il controllo di legittimità.

  • art. 331 c.p.c.

    integrazione del contraddittorio

    L’integrazione del contraddittorio può essere ritenuta superflua quando il gravame appaia prima facie infondato e la relativa attività risulti ininfluente sull’esito del giudizio, in nome della ragionevole durata del processo.

  • art. 395 c.p.c.

    L’errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa non va denunciato con ricorso per cassazione, ma con revocazione.

  • art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato dalla ricorrente come base della doglianza sulla corretta individuazione della sanzione più grave ai fini del cumulo.

  • art. 12 D.Lgs. n. 472 del 1997

    La norma disciplina diverse fattispecie in materia di concorso di violazioni e continuazione; per contestarne l’applicazione occorre una dettagliata ricostruzione dei fatti e dei criteri seguiti dall’Ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica l’ulteriore importo del contributo unificato quando la ricorrente sia un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo stesso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È la norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non basta evocare la norma asseritamente violata: il motivo deve individuare con precisione la ratio decidendi impugnata e spiegare analiticamente perché essa sia in contrasto con la disposizione invocata.
  • Il principio di autosufficienza impone che il ricorrente trascriva o quantomeno riassuma in modo completo gli atti e i documenti necessari alla comprensione della censura; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Quando la doglianza mira in realtà a contestare un errore di fatto risultante dagli atti di causa, il rimedio non è il ricorso per cassazione ma la revocazione.
  • L’integrazione del contraddittorio può essere omessa se il ricorso appare manifestamente infondato e la mancata integrazione non incide sull’esito del giudizio, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
  • In materia di sanzioni tributarie, la censura sul corretto calcolo del cumulo richiede una puntuale ricostruzione delle violazioni originarie, di quelle eventualmente confermate in sede di impugnazione dell’atto presupposto e dei criteri applicati dall’Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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