Cassazione Penale, Ordinanza n. 33435/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, pronunciata in sede di rinvio, che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra reati indicati in un motivo aggiunto. In fatto, la Corte osserva che il primo reato risale al 2011, mentre quello successivo di fallimento è intervenuto a distanza di sette anni; non risultano circostanze idonee a dimostrare che, fin dalla consumazione del primo reato, l'imputato avesse programmato anche il successivo, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, c.p. Il ricorrente contestava tale valutazione, ma secondo la Corte le censure erano generiche e miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella, non illogica, compiuta dal giudice dell'esecuzione. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso manifestamente infondato e ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione del giudice di rinvio secondo cui non era riconoscibile la continuazione tra i reati, per assenza di elementi indicativi di un programma criminoso unitario sin dall'origine e per la notevole distanza temporale tra i fatti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione richiede la preesistenza di un programma criminoso almeno nelle sue linee generali; non basta la mera contiguità soggettiva o il fatto che i reati siano commessi dallo stesso soggetto e in danno dello stesso ente.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione tra reati non è sufficiente la mera identità del soggetto agente o del contesto lesivo; occorre la prova di un programma criminoso unitario formato sin dall'origine, anche solo nelle sue linee generali.
- Un considerevole intervallo temporale tra i reati è un indice ostativo al riconoscimento della continuazione, se non accompagnato da elementi concreti che dimostrino la previa ideazione anche del fatto successivo.
- Le censure che si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio, in assenza di manifesta illogicità della motivazione impugnata, non sono idonee a fondare l'accoglimento del ricorso in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
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