Cassazione Civile, Ordinanza n. 14897/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un'intimazione di pagamento relativa a sanzioni amministrative irrogate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro e iscritte a ruolo mediante cartella di pagamento notificata il 30 maggio 2015. Il ricorrente aveva contestato la nullità della notifica della cartella, assumendo che l'avviso di deposito fosse stato eseguito da un soggetto privo del titolo abilitativo necessario. La corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva invece ritenuto valida la notificazione e interrotta la prescrizione, aggiungendo che la doglianza sul difetto di titolo abilitativo era stata introdotta tardivamente in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 5 del d.lgs. 261/1999, sostenendo che per la notifica di atti amministrativi e giudiziari fosse necessaria licenza individuale, e la violazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c., censurando la ritenuta tardività della questione e sostenendo che l'agente della riscossione non avesse impugnato il capo di primo grado che aveva rilevato la mancanza del titolo abilitativo quale autonoma ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha chiarito che l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, diretto a sostenere la validità della notifica della cartella sotto ogni profilo, comprendeva anche la contestazione dei requisiti del soggetto notificante già esaminati dal primo giudice. Ha poi osservato che nella specie solo l'avviso di deposito era stato eseguito da Nexive S.p.A. e che tale attività non rientrava nella riserva della notificazione a mezzo posta, trattandosi di mera comunicazione del deposito dell'atto all'ufficio postale e non di atto strettamente notificatorio. Ha quindi richiamato il precedente di Cass. n. 8416/2019 e la disciplina applicabile ratione temporis, rilevando che, prima della modifica introdotta dalla L. n. 124/2017, la riserva postale risultava limitata alle notificazioni degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte, richiamando la disciplina della liberalizzazione dei servizi postali, esclude che nella fattispecie fosse necessaria la licenza individuale per l'attività svolta, poiché l'avviso di deposito non integra la notificazione riservata al servizio universale.
La riserva della notificazione a mezzo posta, nella disciplina applicabile ratione temporis, viene intesa come limitata alle notificazioni degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada.
art. 1, comma 57, lett. b), L. n. 124/2017
È richiamato come normativa sopravvenuta, non applicabile ratione temporis, che incide sulla disciplina dei servizi postali.
La Corte ritiene che non vi sia ultrapetizione o omissione di pronuncia, poiché il profilo relativo al titolo abilitativo del notificatore era ricompreso nell'appello svolto dall'agente della riscossione.
L'atto di appello è ritenuto sufficientemente ampio da investire la questione della validità della notifica sotto ogni profilo.
Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. per escludere la tardività o l'inammissibilità della deduzione in appello.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la notificazione viene contestata per difetto di titolo abilitativo del soggetto che ha svolto attività connesse al recapito, occorre distinguere tra l'atto di notificazione in senso stretto e attività meramente accessorie o materiali, come l'avviso di deposito, che non ricadono necessariamente nella riserva postale.
- Nel giudizio di appello, la censura che investe la validità della notificazione "sotto ogni profilo" può ricomprendere anche la contestazione del requisito soggettivo del notificatore, se tale profilo era già emerso nella decisione di primo grado e nelle difese delle parti.
- La riserva legale delle notificazioni a mezzo posta va interpretata secondo la disciplina temporalmente applicabile; per gli atti notificati prima delle modifiche del 2017, essa era limitata agli atti giudiziari e alle violazioni del Codice della strada.
- In sede di legittimità, la doglianza di violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. non è fondata se l'atto di appello, valutato nel suo complesso, consente di cogliere la critica alla ratio decidendi della sentenza di primo grado.
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