Cassazione Penale, Sentenza n. 35253/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione resa dalla Corte d'Appello di Ancona (28/10/2024) che aveva riformato la condanna del GUP di Urbino (22/07/2022). La parte civile deduceva errata applicazione dell'art. 641 cod. pen., sostenendo che sussistesse il dolo dell'insolvenza fraudolenta: a suo avviso il Petrucci avrebbe contrattato obbligazioni con la PRB s.r.l. con l'intento di non adempiere, atteso il breve intervallo tra l'emissione delle fatture e la stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda, il mancato avviso al rappresentante della PRB circa la cessione/lo stato di crisi della società e le rassicurazioni fornite circa il pagamento degli assegni postdatati poi non onorati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto infondato. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello, che ha escluso il dolo richiesto dall'art. 641 cod. pen. alla luce di elementi quali la lunga durata dei rapporti commerciali, il pregresso e ripetuto ricorso a pagamenti con assegni postdatati e l'affitto del ramo d'azienda, valutato come possibile strumento per garantire la continuità aziendale e procurarsi provvista utile a soddisfare i debiti. Tali circostanze hanno fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza del proposito di non adempimento al momento della contrazione delle obbligazioni. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla cassa delle ammende (richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000).
Norme richiamate
Richiede il dolo consistente nel proposito di non adempiere al momento della contrazione delle obbligazioni; la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova del proposito in capo all'imputato, essendovi elementi compatibili con l'assenza di volontà fraudolenta (rapporti commerciali duraturi, uso abituale di assegni postdatati, tentativo di affitto del ramo d'azienda per reperire risorse).
Norma che legittima la condanna per spese del procedimento a carico del ricorrente; applicata dalla Corte per far fronte agli esiti dell'inammissibilità manifestamente infondata.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata per motivare l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende solo in assenza di prova che il ricorso sia stato proposto con colpa grave; la somma è stata determinata equitativamente (euro 3.000) avendo escluso la dolosa malafede del ricorrente.
Massime di principio
- Per la configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) è necessario dimostrare che, al momento di assumere le obbligazioni, l'imputato avesse il proposito già formato di non adempiere; atti rivolti a reperire risorse o a preservare la continuità aziendale possono escludere tale proposito.
- Rapporti commerciali duraturi e l'abitudine a usare mezzi di pagamento dilazionati (es. assegni postdatati) possono creare un ragionevole dubbio sulla sussistenza del dolo fraudolento.
- Il compimento di atti societari (come l'affitto di ramo d'azienda) antecedenti alla scadenza dei titoli non costituisce automaticamente prova di fraudolenza, se possono essere ricondotti a finalità di risanamento o reperimento di liquidità.
- In sede di Cassazione, quando la Corte territoriale ha fornito una motivazione articolata e ha affrontato le argomentazioni della sentenza di primo grado, il ricorso può essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato.
- Se il ricorso è manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, in casi non attribuibili a colpa grave, anche a una somma equitativa alla cassa delle ammende richiamando i parametri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale.
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