Cassazione Penale, Sentenza n. 26123/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 cod. pen.; il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 674 c.p.p., sostenendo che il GIP ha revocato il beneficio per un presunto 'mero errore di calcolo' nonostante la precedente condanna (pena di 4 anni) fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. Il ricorrente invoca il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 37345/2015) secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice del merito.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice per le indagini preliminari di Novara per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il GIP non ha acquisito il fascicolo del giudizio di merito né compiuto la verifica richiesta dalla giurisprudenza; l'ordinanza è risultata carente e contraddittoria (contrasto tra motivazione e dispositivo, mancata chiarificazione sulla fonte della conoscenza della precedente condanna e sullo stato di irrevocabilità o sospensione di quella pena). La Cassazione ha quindi ordinato al giudice procedente di acquisire il fascicolo, accertare se la causa ostativa era documentalmente nota e se era stata effettivamente valutata dal giudice della cognizione, e decidere nuovamente nel rispetto dei principi giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
Norma relativa alla revoca della sospensione condizionale; la Corte chiarisce che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio ai sensi dell'art.168 solo dopo aver verificato se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione (e in particolare distingue l'uso del comma 1 rispetto al comma 3 in base alla conoscenza documentale delle cause).
Limite e cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la sentenza afferma che la sospensione concessa in violazione di tale norma può essere revocata dal giudice dell'esecuzione solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violazione procedurale nella motivazione dell'ordinanza; la Corte non conferma la regolarità dell'istruttoria del giudice dell'esecuzione e ordina acquisizione del fascicolo per verificare la correttezza procedurale.
Ordinanza Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015 (PM in proc. Longo)
Principio giurisprudenziale decisivo: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione; pertanto il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare la conoscenza documentale.
Sez. 6, n. 15389 del 04/04/2024
Ulteriore chiarimento giurisprudenziale: la conferma della sospensione condizionale in violazione dell'art.164 non è sanabile come errore materiale ma richiede i normali mezzi di impugnazione, a conferma che il giudice dell'esecuzione ha possibilità di intervento limitata quando la causa era documentalmente nota al giudice del merito.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare una sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative solo se tali cause non risultavano documentalmente conosciute dal giudice della cognizione; pertanto prima di revocare deve acquisire ed esaminare il fascicolo del giudizio di merito.
- Se la causa ostativa era riportata negli atti del fascicolo e quindi conosciuta dal giudice del merito, la concessione del beneficio costituisce una scelta del giudice (anche se errata) che può essere rimossa solo mediante i mezzi di impugnazione ordinari, e non mediante un intervento ex parte del giudice dell'esecuzione.
- La revoca per 'errore di calcolo' richiede chiarimenti sulle fonti e lo stato della precedente condanna (se irrevocabile, se la pena era già sospesa, ecc.); la mera affermazione di un errore aritmetico senza acquisizione del fascicolo è insufficiente e può determinare annullamento per carenza motivazionale e contraddittorietà.
- In caso di richiesta di revoca avanzata dal Pubblico Ministero, il giudice dell'esecuzione deve qualificare correttamente il motivo (ad es. quale comma di art.168 si assume applicabile) e motivare in modo coerente; difformità tra le conclusioni e il disposto rende l'ordinanza vulnerabile a cassazione.
- Difesa: in situazioni analoghe è opportuno chiedere espressamente l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito e contestare la revoca quando il giudice non abbia compiuto tale verifica o quando emerga contraddittorietà nella motivazione.
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