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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3100/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di un immobile sottoposto a sequestro preventivo ai fini di confisca ex art. 240-bis c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione: sosteneva che l'acquisto dell'immobile era stato finanziato con vincite SNAI (maggio 2014), con il ricavato della vendita di due motocicli e con redditi da attività svolta "in nero" (compenso annuo di euro 12.000 come amministratore Rea! Win srls e proseguimento dell'attività di procacciatore d'affari), nonché contesta la nozione di "ragionevolezza temporale" applicata dal giudice. Invocava inoltre l'arresto delle Sezioni Unite relativo alla non retroattività della disciplina della confisca allargata e la finestra temporale tra il 29/5/2014 e il 19/11/2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità: il Tribunale aveva motivato analiticamente la sussistenza della sproporzione tra risorse dichiarate e valore dell'immobile, la cronologia dei pagamenti e l'insufficienza delle presunte risorse lecite addotte dal ricorrente (vincite e vendite), nonché l'irrilevanza delle somme riscosse in epoca successiva alla stipula rispetto alla disponibilità al momento dell'acquisto. La Corte ha inoltre rilevato il carattere generico e non quantificato delle allegazioni su redditi non dichiarati, ribadendo l'onere probatorio dell'interessato per dimostrare che i beni siano acquistati con proventi leciti non denunciati. Ha poi escluso la legittimazione attiva del ricorrente a proporre ricorso in cassazione avendo l'immobile risultava intestato alla moglie (Yienia Salvatrice Piacenti) quale formale avente causa e terza interessata, con la conseguente inammissibilità per difetto di legittimazione. Per esito: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca per sproporzione: la confisca può colpire beni nella disponibilità dell'interessato se sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati o all'attività esercitata; applicata al caso per giustificare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • artt. 416, 416-bis, 512-bis cod. pen.

    Reati cd. "spia" utilizzati come titolo per l'applicazione della confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis.

  • art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito)

    Norma richiamata in relazione al divieto di giustificare la provenienza dei beni con proventi di evasione fiscale; la Corte richiama l'orientamento giurisprudenziale sulla sua applicazione temporale.

  • art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Modifiche normative relative alla confisca allargata; la Corte richiama la questione della non retroattività e della finestra temporale individuata dalle Sezioni Unite (29/5/2014 - 19/11/2017).

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Richiamata brevemente in relazione al tema della non retroattività delle nuove norme sulla confisca; menzionata nel quadro argomentativo della difesa e della giurisprudenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la somma da versare alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. richiede che i beni siano nella disponibilità dell'interessato e che vi sia sproporzione rispetto ai redditi dichiarati o all'attività esercitata; il giudice può valutare anche pagamenti dilazionati e la tempistica delle entrate rispetto all'acquisto.
  • La presunzione di illegittima provenienza può essere contrastata con fonti lecite, comprese attività non dichiarate, ma l'onere probatorio grava sull'interessato: occorre quantificare e documentare le risorse non dichiarate, non limitandosi ad allegazioni generiche.
  • Per valutare la "ragionevolezza temporale" conta la disponibilità finanziaria al momento dell'acquisto e la data effettiva dei pagamenti; somme riscosse molto dopo la stipula e pagamenti differiti possono non giustificare il dissequestro se non provano la disponibilità al momento rilevante.
  • In sede di cassazione contro ordinanze su sequestro preventivo è consentita la censura per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; questioni di fatto e motivazioni apprezzabili in primo grado sono difficilmente sindacabili.
  • La legittimazione ad impugnare è riservata a chi ha partecipato al procedimento incidentale: chi contesta un sequestro di un bene intestato a terzi deve aver partecipato alle fasi cautelari per poter proporre ricorso in Cassazione.
  • Se si invoca l'applicazione di pronunce delle Sezioni Unite o di modifiche normative, è utile indicare con precisione la finestra temporale di riferimento e fornire documentazione che le entrate utili alla giustificazione siano effettivamente collocabili in quel periodo.

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