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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28622/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti dell'altra per il pagamento di Euro 12.910 a titolo di corrispettivo di prestazioni di appalto/subappalto. L'ingiunta ha proposto opposizione chiedendo anche la sospensione dell'efficacia esecutiva e deducendo l'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto tra le parti; il Tribunale di Como ha ritenuto la clausola valida e ha dichiarato la devoluzione della lite al collegio arbitrale, qualificando la pronuncia come difetto di giurisdizione. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza, articolando tre censure: 1) i lavori oggetto del credito sarebbero stati extra contratto e quindi non soggetti alla clausola arbitrale; 2) la clausola riguarderebbe soltanto "controversie" e nel caso concreto non vi sarebbe stata controversia, perché il debito sarebbe stato riconosciuto; 3) in ogni caso la clausola arbitrale sarebbe invalida perché ambigua e poco chiara. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del regolamento sostenendo che la decisione impugnata fosse un capo sulla giurisdizione, da impugnarsi con appello.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, chiarendo che, nonostante il riferimento formale al "difetto di giurisdizione", la pronuncia del Tribunale era in realtà una decisione sulla competenza arbitrale, essendo il rapporto tra arbitri e giudici statali regolato dall'art. 819-ter c.p.c. Nel merito ha rigettato tutte e tre le censure: ha ritenuto che la clausola compromissoria fosse chiara e ampia, riferita a "qualsiasi controversia" inerente al contratto, con una deroga operante solo nel peculiare caso del giudizio instaurato davanti agli arbitri; tale deroga non era applicabile perché il processo era stato introdotto davanti al giudice statale con decreto ingiuntivo e l'opposizione aveva sollevato l'eccezione di arbitrato. Ha inoltre affermato che la sussistenza della controversia non è esclusa dal preteso riconoscimento del debito, poiché la lite è oggettivamente esistente per effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Infine, ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui i lavori rientravano in un unico contratto e costituivano mere varianti necessarie alla realizzazione dell'opera, sicché il credito restava soggetto alla clausola arbitrale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con dichiarazione della competenza del giudice arbitrale, condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 819-ter c.p.c.

    Il rapporto tra arbitri e giudici statali è qualificato in termini di competenza; una pronuncia resa sulla devoluzione della lite agli arbitri va letta come decisione di competenza, anche se nel dispositivo si usa impropriamente l'espressione "difetto di giurisdizione".

  • art. 47 c.p.c.

    È richiamato nel contesto del deposito della memoria della resistente nel procedimento per regolamento di competenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una controversia è devoluta ad arbitri da clausola compromissoria, la decisione del giudice statale che ne prenda atto va qualificata come pronuncia sulla competenza e non sulla giurisdizione, dovendosi attribuire rilievo alla sostanza dell'accertamento e non alla formula usata nel dispositivo.
  • Una clausola compromissoria che devolva agli arbitri "qualsiasi controversia" inerente al contratto copre anche le contestazioni sul corrispettivo di prestazioni eseguite nell'ambito del rapporto, salvo che sia dimostrata con chiarezza un'espressa deroga riferibile al caso concreto.
  • La sussistenza di una controversia non è esclusa dal preteso riconoscimento del debito da parte del destinatario del decreto ingiuntivo, poiché la lite nasce comunque dall'opposizione e dal conseguente passaggio dal rito monitorio alla cognizione piena.
  • Per escludere l'applicazione della clausola compromissoria occorre dimostrare che le prestazioni azionate siano effettivamente estranee al contratto cui la clausola accede; se il giudice di merito accerta che si tratta di mere varianti o integrazioni dell'opera originaria, la clausola resta operante.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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