Cassazione Penale, Ordinanza n. 09417/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva revocato il beneficio della liberazione anticipata già concesso con cinque ordinanze, per complessivi 315 giorni, relativi a più semestri di detenzione compresi tra il 30/04/2018 e il 03/04/2023. La revoca era stata disposta perché l'interessato, rientrando in carcere il 12/11/2023, avrebbe occultato cinque ovuli contenenti sostanze stupefacenti, fatto per il quale risultava poi condannato in via definitiva. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato la occasionalità e la modesta gravità del fatto, qualificato come lieve dal giudice di merito, e avrebbe valutato negativamente anche periodi precedenti già riconosciuti come meritevoli della liberazione anticipata, omettendo di considerare il percorso di risocializzazione positivamente apprezzato nelle precedenti ordinanze concessive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione logica, approfondita e non contraddittoria, avendo correttamente valorizzato la gravità della condotta del 12/11/2023, idonea a dimostrare, nell'ottica della meritevolezza del beneficio, il fallimento del percorso rieducativo complessivo e la non meritevolezza della liberazione anticipata per l'intero periodo concesso. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di commissione di un delitto non colposo durante l'esecuzione di più pene cumulate, la revoca deve investire tutti i benefici riferiti all'intero arco temporale di esecuzione, in forza del principio di unitarietà del rapporto esecutivo. Ha infine osservato che il ricorrente chiedeva in sostanza una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. È stata quindi disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
"revoca di cui all'art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354"
La revoca della liberazione anticipata, quando il condannato commetta un delitto non colposo durante l'espiazione, può investire tutti i benefici concessi se la revoca interviene mentre è ancora in corso l'esecuzione della pena.
"principio della unitarietà del rapporto esecutivo di cui all'art. 76 cod. pen., secondo cui tutte le pene della stessa specie si considerano eseguite contemporaneamente"
Le pene della stessa specie, in caso di cumulo, si considerano eseguite contemporaneamente, con conseguente unitarietà del rapporto esecutivo ai fini della revoca dei benefici.
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, la commissione di un delitto non colposo durante l'esecuzione della pena può legittimare la revoca del beneficio se il fatto è ritenuto indice del fallimento del percorso rieducativo complessivo.
- La valutazione sulla revoca della liberazione anticipata spetta al tribunale di sorveglianza, che deve apprezzare l'incidenza del nuovo reato sull'opera di rieducazione, il grado di recupero raggiunto e se il fatto integri una deviazione occasionale o il sintomo di un insuccesso del percorso trattamentale.
- Quando la revoca interviene durante l'esecuzione di pene ricomprese in un cumulo, essa può estendersi all'intero arco temporale dell'espiazione, in applicazione del principio di unitarietà del rapporto esecutivo.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una mera rivalutazione del merito degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di sorveglianza, salvo che la motivazione impugnata sia manifestamente illogica o contraddittoria.
- La manifestata commissione di un fatto criminoso in carcere, se ritenuta grave nel contesto della meritevolezza del beneficio, può giustificare il giudizio di non meritevolezza della liberazione anticipata anche rispetto ai periodi precedentemente valutati positivamente.
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