Cassazione Civile, Ordinanza n. 03587/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva avviato un'espropriazione presso terzi ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, sulla base di crediti iscritti a ruolo, nei confronti di un debitore. Quest'ultimo aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dalla sentenza emerge che la Corte ha ritenuto pregiudiziale e assorbente il difetto di integrità del contraddittorio nei gradi di merito, poiché al giudizio di opposizione non aveva partecipato il terzo pignorato. La Corte ha rilevato che, in tema di opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario; la sua mancata partecipazione comporta la nullità dell'intero processo e impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio di merito per mancata partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario nell'opposizione all'esecuzione riguardante un pignoramento presso terzi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
regola l'opposizione all'esecuzione; la controversia riguardava un'opposizione proposta contro l'esecuzione forzata avviata dal creditore procedente.
art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
consente l'espropriazione forzata presso terzi nell'ambito della riscossione coattiva a mezzo ruolo; la Corte richiama tale procedura come fonte del pignoramento oggetto di opposizione.
disciplinano il pignoramento presso terzi; la Corte afferma che, nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a tale espropriazione, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la procedura camerale e per la proposta del relatore.
richiamato in relazione al deposito della memoria del controricorrente.
richiamato nel passaggio che spiega l'obbligo del giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice quando manca il litisconsorzio necessario.
norma applicata per cassare la decisione con rinvio al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nelle opposizioni all'esecuzione che riguardano un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato deve partecipare sempre al giudizio in quanto litisconsorte necessario, senza distinzioni in base al tipo di opposizione o alla fase processuale.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Se il vizio di integrità del contraddittorio non viene rilevato dal giudice di primo grado né sanato in appello, la Corte di cassazione deve annullare le pronunce di merito e rinviare la causa al giudice di primo grado.
- Negli accertamenti relativi al pignoramento presso terzi, gli effetti della decisione incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del terzo debitore del debitore esecutato; da ciò deriva il suo interesse diretto e la necessità della sua partecipazione al giudizio.
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