Cassazione Penale, Sentenza n. 919/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) relativo all'anno 2008. I motivi di ricorso erano: 1) violazione di norme sulla prescrizione (dedotta maturazione della prescrizione al 25/03/2017); 2) violazione in relazione al rigetto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e mancata ammissione delle testimonianze indicate dalla difesa; 3) assenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena (richiesta della condanna).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o manifestamente infondati e ha quindi confermato l'affermazione di responsabilità penale dell'imputata; ha invece accolto il terzo motivo perché la Corte d'appello non si è pronunciata sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. Ne è conseguito l'annullamento limitato a tale questione e il rinvio ad altra Sezione per un nuovo giudizio esclusivamente sulla concedibilità del beneficio; per il resto la condanna è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato può consistere sia nella distruzione (reato istantaneo) sia nell'occultamento (reato permanente). La rilevanza ai fini della prescrizione dipende da quale fattispecie sia contestata: per l'occultamento il termine di prescrizione decorre dall'accertamento.
art. 17 comma 1-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata per il calcolo del termine prescrizionale nei reati fiscali; utilizzata per stabilire che il reato permanente non era prescritto alla data contestata.
Disciplina la sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta, omissione che determina l'annullamento con rinvio.
Regola il giudizio prognostico necessario per la concessione della sospensione condizionale; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di tale giudizio prognostico.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi proposti, dichiarando inammissibili i primi due e fondato il terzo.
Norme generali sulla prescrizione: richiamate in relazione alla dedotta prescrizione, che la Corte ha respinto alla luce della qualificazione della condotta come reato permanente e delle norme speciali.
Regola l'ammissione di nuove prove; l'eventuale rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e richiede specifica necessità e pertinenza, valutazione che la Corte d'appello ha ritenuto non sussistente.
Riguarda l'istruttoria dibattimentale in appello; richiamata nel contesto del rigetto della rinnovazione probatoria.
Massime di principio
- Quando il capo di imputazione indica "occultamento o distruzione", è cruciale individuare quale delle due condotte sia stata provata: la distruzione è reato istantaneo (prescrizione decorre dal momento della distruzione), l'occultamento è reato permanente (prescrizione decorre dall'accertamento).
- Il soggetto che invoca la prescrizione dovuta alla distruzione deve dimostrare non solo che i documenti sono stati distrutti ma anche il momento della distruzione; senza tale prova la qualificazione come occultamento prevale.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: la parte deve specificare le prove richieste e motivare la loro necessità; il giudice di appello valuta discrezionalmente e la mancata ammissione richiede una evidente necessità per essere sindacata in Cassazione.
- Il giudice di merito deve esprimersi espressamente sulle richieste di benefici (es. sospensione condizionale della pena); l'omessa pronuncia determina annullamento con rinvio sul punto, perché la Cassazione non può svolgere valutazioni di merito quali il giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen.
- La Corte di Cassazione, nel riesame, è limitata nella sostituzione delle valutazioni di fatto e di prognosi tenute dal giudice di merito; può intervenire quando vi è violazione di legge, omissione di pronuncia o vizio di motivazione palese.
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