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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 919/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) relativo all'anno 2008. I motivi di ricorso erano: 1) violazione di norme sulla prescrizione (dedotta maturazione della prescrizione al 25/03/2017); 2) violazione in relazione al rigetto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e mancata ammissione delle testimonianze indicate dalla difesa; 3) assenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena (richiesta della condanna).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o manifestamente infondati e ha quindi confermato l'affermazione di responsabilità penale dell'imputata; ha invece accolto il terzo motivo perché la Corte d'appello non si è pronunciata sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. Ne è conseguito l'annullamento limitato a tale questione e il rinvio ad altra Sezione per un nuovo giudizio esclusivamente sulla concedibilità del beneficio; per il resto la condanna è dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il reato può consistere sia nella distruzione (reato istantaneo) sia nell'occultamento (reato permanente). La rilevanza ai fini della prescrizione dipende da quale fattispecie sia contestata: per l'occultamento il termine di prescrizione decorre dall'accertamento.

  • art. 17 comma 1-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma richiamata per il calcolo del termine prescrizionale nei reati fiscali; utilizzata per stabilire che il reato permanente non era prescritto alla data contestata.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta, omissione che determina l'annullamento con rinvio.

  • art. 164 cod. pen.

    Regola il giudizio prognostico necessario per la concessione della sospensione condizionale; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di tale giudizio prognostico.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi proposti, dichiarando inammissibili i primi due e fondato il terzo.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme generali sulla prescrizione: richiamate in relazione alla dedotta prescrizione, che la Corte ha respinto alla luce della qualificazione della condotta come reato permanente e delle norme speciali.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissione di nuove prove; l'eventuale rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e richiede specifica necessità e pertinenza, valutazione che la Corte d'appello ha ritenuto non sussistente.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Riguarda l'istruttoria dibattimentale in appello; richiamata nel contesto del rigetto della rinnovazione probatoria.

Massime di principio

  • Quando il capo di imputazione indica "occultamento o distruzione", è cruciale individuare quale delle due condotte sia stata provata: la distruzione è reato istantaneo (prescrizione decorre dal momento della distruzione), l'occultamento è reato permanente (prescrizione decorre dall'accertamento).
  • Il soggetto che invoca la prescrizione dovuta alla distruzione deve dimostrare non solo che i documenti sono stati distrutti ma anche il momento della distruzione; senza tale prova la qualificazione come occultamento prevale.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: la parte deve specificare le prove richieste e motivare la loro necessità; il giudice di appello valuta discrezionalmente e la mancata ammissione richiede una evidente necessità per essere sindacata in Cassazione.
  • Il giudice di merito deve esprimersi espressamente sulle richieste di benefici (es. sospensione condizionale della pena); l'omessa pronuncia determina annullamento con rinvio sul punto, perché la Cassazione non può svolgere valutazioni di merito quali il giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen.
  • La Corte di Cassazione, nel riesame, è limitata nella sostituzione delle valutazioni di fatto e di prognosi tenute dal giudice di merito; può intervenire quando vi è violazione di legge, omissione di pronuncia o vizio di motivazione palese.

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