Cassazione Penale, Ordinanza n. 30856/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/09/2024, deducendo in sostanza il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dalla motivazione emerge che la difesa aveva già insistito in appello sul comportamento processuale dell'imputato e sulla necessità di una mitigazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che i giudici di merito avevano escluso le attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivamente valutabili e il non minimale coefficiente di gravità del fatto, consistito nella detenzione di una pistola clandestina, di un caricatore con sei proiettili cal. 9x17 mm e di altri sedici proiettili dello stesso calibro. I motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e sostanzialmente ripetitivi di quelli di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e logicamente corretta la motivazione dei giudici di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, osservando che il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p. ritenuto prevalente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli rilevanti, se ritenuto prevalente, purché la motivazione sia coerente con i criteri dell'art. 133 c.p.
Costituisce il parametro degli elementi da considerare per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche; il giudice può soffermarsi su quello ritenuto decisivo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non illogica, dell'assenza di elementi positivamente valutabili e della gravità concreta del fatto.
- Ai fini dell'applicazione o dell'esclusione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare congiuntamente tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., potendo fondare la decisione anche su uno solo ritenuto prevalente.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure generiche o già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- Quando non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causazione dell'inammissibilità, segue la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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