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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24242/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure mirassero a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità e che la motivazione della sentenza di appello fosse immune da vizi rilevanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a due anni, undici mesi di reclusione e 670 euro di multa per fatti accertati in data 11 dicembre 2020 a Platì. Nel ricorso ha articolato due doglianze, entrambe orientate a denunciare asserite carenze motivazionali della decisione impugnata e, in sostanza, a chiedere una nuova valutazione di merito della vicenda. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello era congrua e che il compendio probatorio, derivante dagli accertamenti dei Carabinieri della Stazione di Platì, era univocamente sfavorevole al ricorrente, il quale non aveva spiegato perché fosse in possesso di un fucile da caccia calibro 36 privo di punzonatura e del relativo munizionamento, sequestrati in un casolare a lui riferibile in Contrada Fontana n. 1. È stata inoltre ritenuta corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., non essendo emersi elementi fattuali idonei a giustificarle.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono finalizzate ad adeguare la pena al caso concreto, valutando globalmente gli elementi oggettivi e soggettivi; la loro concessione presuppone l'emersione di specifiche situazioni fattuali, qui ritenute insussistenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito della vicenda, quando la motivazione della decisione impugnata sia congrua e sorretta da un compendio probatorio logicamente valutato.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile se si risolve in una mera contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito senza evidenziare reali lacune, illogicità o contraddizioni della motivazione.
  • Le attenuanti generiche non sono dovute in modo automatico, ma richiedono la positiva emersione di elementi favorevoli idonei a giustificare una riduzione del trattamento sanzionatorio nel caso concreto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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